Assegno unico e universale per i figli a carico ai nastri di partenza

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Assegno unico e universale per i figli a carico ai nastri di partenza

Primo via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 46 del 2021, istituisce l'atteso assegno unico e universale per le famiglie.

Il provvedimento, che dovrà superare l'esame delle Commissioni parlamentari e tornare in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva, contiene importanti novità per le famiglie .

Analizziamo i contenuti dello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021.

Assegno unico e universale: in cosa consiste

Il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, operativo dal 1° marzo 2022, è un beneficio economico esentasse riconosciuto ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica definita dall’indicatore ISEE ovvero, in assenza di ISEE, sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l’assegno unico.

L'assegno è erogato su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

Assegno unico e universale: a chi spetta

Secondo i principi di universalità e progressività stabiliti dalla legge delega, l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato a tutti i nuclei familiari (quindi anche ai lavoratori autonomi) per ogni figlio a carico, laddove si considera "figlio a carico" ogni figlio facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE (ISEE minorenni per nuclei con figli minorenni e o ISEE per nuclei con figli maggiorenni).

Più nel dettaglio, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è riconosciuto, altresì, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a euro 8.000,00 annui o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

L’assegno è, inoltre, riconosciuto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

L’ufficiale di stato civile, all'atto di registrazione della nascita del figlio, è tenuto ad informare le famiglie del diritto all’assegno.

Assegno unico e universale: requisiti

Per accedere all'assegno il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

  • essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • essere residente e domiciliato in Italia;

  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere per tutta la durata del beneficio.

Assegno unico e universale: come si calcola

Gli importi dell'assegno sono i seguenti.

Per ciascun figlio minorenne, è previsto un assegno di importo pari a:

  • per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 175 euro mensili;

  • per ISEE superiore a 15.000,00 euro ma inferiore o pari a 40.000,00 euro: l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro;

  • ISEE superiore a 40.000,00 euro l’importo è sempre di 50 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età è prevista una maggiorazione dell’assegno pari a:

  • per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;

  • per ISEE superiore a 15.000,00 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro: l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro;

  • ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo è sempre di 25 euro.

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a:

  • per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;
  • per ISEE superiore a 15.000,00 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro: l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro;
  • ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo è sempre di 15 euro.

Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a:

  • per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;
  • per ISEE superiore a 15.000,00 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro: l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro;
  • ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo è sempre di 25 euro

È prevista poi una maggiorazione di 20 euro, non vincolata all’ISEE, nel caso in cui la mamma abbia meno di 21 anni.

Se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a:

  • per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 30 euro mensili;
  • per ISEE superiore a 15.000,00 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro: l'importo si riduce gradualmente fino ad azzerarsi;
  • ISEE superiore a 40.000 euro: non spetta.

È riconosciuta infine una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Assegno unico e universale: maggiorazione transitoria

Viene introdotta poi una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.

Per avere diritto a questa maggiorazione i soggetti aventi diritto all’assegno devono trovarsi in entrambe le seguenti condizioni:

  • presentare un valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
  • aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.

La maggiorazione transitoria è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.

La maggiorazione mensile, riconosciuta per l’intero nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025. Non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Assegno unico e universale: domanda

Gli aventi diritto possono presentare domanda in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato per il riconoscimento dell'assegno dal 1° gennaio di ciascun anno per periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni ovvero dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatta  salva l'ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Assegno unico e universale: compatibilità con prestazioni sociali

L’assegno è compatibile con la fruizione:

  • di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

  • del Reddito di cittadinanza (nel qual caso è erogato d'ufficio dall'INPS congiuntamente allo stesso).

Assegno unico e universale: abrogazioni

L’introduzione dell’assegno unico e universale è correlata al graduale superamento o alla soppressione di determinate misure economiche e fiscali.

Si dispone l’abrogazione:

  • dal 1° gennaio 2022, del premio alla nascita o all’adozione del minore (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • dal 1° marzo 2022, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) (per il 2022 è riconosciuto solo per le mensilità di gennaio e di febbraio);
  • dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e dall’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • dal 1° gennaio 2022, delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Assegno unico e universale: modifiche all'assegno temporaneo per figli minori

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri apporta delle modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 prorogando fino al 28 febbraio 2022 (dal precedente 31 dicembre 2021):

  • le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori;

  • la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Assegno unico e universale detrazioni per carichi di famiglia

Infine sono apportate delle modifiche, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2022, all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 

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