Assegno una tantum all'ex coniuge. Non è deducibile ai fini Irpef

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Assegno una tantum all'ex coniuge. Non è deducibile ai fini Irpef

Con sentenza n. 9336 depositata l'8 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e cassato senza rinvio la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale confermava la illegittimità di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente, a titolo di recupero di maggiore Irpef ed accessori; ciò in conseguenza della ritenuta indeducibilità dal reddito, dell'assegno corrisposto dal medesimo contribuente, in unica soluzione, alla ex coniuge divorziata.

Avverso tale ultima pronunucia, l'Agenzia ricorrente lamentava la violazione dell'art. 10, comma 1 lett. c) Tuir, sostenendo che la deducibilità dal reddito, ai fini Irpef, prevista da detta disposizione relativamente all'assegno periodico corrisposto in conseguenza della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sarebbe stato estensibile all'assegno corrisposto, su accordo delle parti, in un'unica soluzione (se pur in forma rateizzata) ex art. 5 comma 8 L. 898/1970.

La Cassazione, nel ritenere fondata la presente censura, ha precisato come il citato art. 10 Tuir – secondo cui dal reddito complessivo si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed affettiva, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria – non sia suscettibile di diversa interpretazione, nel senso di comprendere nella sua portata applicativa anche l'assegno versato in unica soluzione.

Ciò non tanto perchè trattasi di norma agevolatrice (il che di per sè non escluderebbe l'interpretazione estensiva), ma poichè assegno periodico ed assegno una tantum, costituiscono due forme distinte di adempimento dell'obbligo posto a carico del coniuge, differenti quanto a natura giuridica, struttura e finalità.

Nè il fatto che l'assegno una tantum – come nel caso di specie – sia rateizzato, incide su dette differenti connotazioni.  

Anche in
  • ItaliaOggi7 – Sentenze tributarie, p. 3 – Divorzi, mai deducibili gli assegni una tantum – Fuoco

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