Assegno per congedo matrimoniale, ok anche per i disoccupati

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Assegno per congedo matrimoniale, ok anche per i disoccupati

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che abbiano contratto matrimonio civile, concordatario o unione civile.

Vediamo quanto chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, non prima di esaminare brevemente l’istituto dell’assegno matrimoniale, oggetto del precedente articolo “Hub delle prestazioni non pensionistiche, domanda assegno per congedo matrimoniale”, cui si rinvia.

Destinatari e importo

Inizialmente introdotto a favore dei lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria con il R.D.L. n. 1334/1937 (abrogato poi dal D.lgs n. 212/2010), l’assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione (otto per i lavoratori del settore marittimo) e può essere chiesto, come sopra accennato, in occasione del matrimonio civile, concordatario o di unione civile, ma non per il solo matrimonio religioso, da parte di entrambi i coniugi appartenenti anche alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori disoccupati di aziende industriali, artigiane o cooperative che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile, abbiano prestato servizio per almeno 15 giorni;
  • lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio.

Sono invece esclusi dalla prestazione gli impiegati e i lavoratori non rientranti nella normativa sugli assegni per il nucleo familiare; in caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione solo se risultino, prima della data del matrimonio/unione civile, la residenza in Italia e lo stato di coniugato.

NOTA BENE: l’assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, eccezion fatta per l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

Presentazione della domanda: lavoratori occupati

La domanda può essere presentata dall’interessato con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”, dove sono contenuti i seguenti campi:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda e invio telematico;
  • Consultazione domande: lista delle domande di assegno congedo matrimoniale presentate o in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda il richiedente deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni:

  • Anagrafica e Residenza”: il richiedente deve indicare la data del matrimonio, essendo gli altri dati anagrafici prelevati automaticamente dal sistema informatico;
  • Dichiarazioni”, in cui inserire la sussistenza dei requisiti necessari alla prestazione;
  • Informazioni per l’accredito del pagamento”, in cui indicare la modalità prescelta (accredito o bonifico postale).

In alternativa alla modalità on line, è possibile presentare la domanda per l’assegno matrimoniale:

  • telefonando al contact center ai numeri 803 164 o 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell'Istituto.

Presentazione della domanda: lavoratori disoccupati

Facendo seguito al precedente messaggio n. 2147/2022, l’Inps chiarisce che i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato per almeno quindici giorni attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno matrimoniale, hanno diritto alla prestazione con pagamento diretto da parte dell’Istituto, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.

In tal caso la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso l’Hub delle prestazioni pensionistiche di cui al citato messaggio n. 2147/2022.

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