Assegno Famiglie Numerose: spetta anche ai i titolari di permesso unico di lavoro
Pubblicato il 22 novembre 2017
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Ad una donna extracomunitaria residente da 16 anni in Italia, non in possesso del permesso di lungo periodo, è stato negato l’assegno per famiglie numerose per effetto della previsione di cui all’art. 65 L. 488/98.
La questione è stata analizzata dalla CGUE la quale, con sentenza del 21 giugno 2017, ha affermato che l’art. 12 della Dir. 2011/98/UE - relativo: ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro; ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella italiana, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’art. 2, lett. c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla Legge n. 448/1998.
Il giudizio è stato quindi ripreso davanti alla Corte d’Appello di Genova, dove l’INPS ha ribadito la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva ed il Comune di Genova ha contestato la sussistenza dei presupposti dell’azione di discriminazione ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Posto che la legittimazione dell’Istituto è stata ravvisata quale soggetto che eroga l’assegno in questione, la Corte ha verificato che la signora aveva i requisiti previsti per l’erogazione della prestazione in favore dei cittadini italiani ed aveva presentato la domanda al Comune di residenza, per cui ha fatto applicazione della decisione della Corte di Lussemburgo, ordinando il pagamento dell’assegno per il 2014 e per gli anni successivi oltre alla pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale del Comune di Genova e dell’INPS e alla rifusione delle spese.
- eDotto.com – Edicola del 23 giugno 2017 – ANF anche agli extraUE con permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi - Schiavone
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