Assegno divorzile. Non conta più il tenore di vita in costanza di matrimonio
Pubblicato il 11 maggio 2017
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Con un’epocale sentenza concernente la determinazione dell’assegno di divorzio da parte del giudice, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha “licenziato” il parametro, sino ad ora impiegato, del “tenore di vita” tenuto dal coniuge destinatario dell’assegno in costanza di matrimonio, in quanto va a collidere con la stessa natura del divorzio.
Indebita ultrattività del matrimonio
Si è difatti osservato che la sentenza di divorzio (a differenza di quella di separazione) estingue il rapporto matrimoniale sia sul piano personale che su quello economico – patrimoniale. Sicché ogni riferimento a tale rapporto, finisce illegittimamente per ripristinarlo – sia pure limitatamente alla dimensione economica – in una prospettiva di indebita ultrattività del vincolo matrimoniale.
Così argomentando, la Corte Suprema manifesta l’esigenza di superare la concezione patrimonialistica, ormai anacronistica, di matrimonio quale sistemazione definitiva. Per cui, aderendo invece all'attuale concezione di divorzio come espressione di scelta esistenziale libera e consapevole, un’interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che produca l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato la recisione degli effetti economico – patrimoniali del vincolo coniugale, non può che tradursi in un effettivo ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia, successivamente alla disgregazione della precedente.
Non sussiste interesse giuridicamente rilevante a conservare il tenore di vita
Deve dunque ritenersi – proseguono gli ermellini – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale, in quanto l’interesse essenzialmente tutelato, con l’attribuzione dell’assegno divorzile, non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex, ma il raggiungimento dell’indipendenza economica (funzione esclusivamente assistenziale).
Giudizio in due fasi: spettanza e quantificazione dell’assegno
In conclusione, rammenta la Corte, il giudice del divorzio a cui è richiesto l’assegno, nel rispetto della distinzione del giudizio in due fasi, deve:
- verificare, nella fase dell’ an debeatur – informata al principio di autoresponsabilità economica dei due ex coniugi – se il coniuge richiedente abbia effettivamente diritto all'assegno, ossia se la sua domanda soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati ed impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive). E per fare ciò, l’autorità giudicante deve tener conto di alcuni “indici”, desumibili, ad esempio, dal possesso di redditi propri di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari/immobiliari, dalle possibilità e capacità effettive di lavoro personale.
- tener conto, nella fase del quantum debeatur (ammontare dell’assegno) – informata invece al principio della solidarietà economica verso il coniuge economicamente più debole, ad a cui si accede previo superamento della prima fase – degli elementi indicati dalla norma, quali le ragioni della decisione, il contributo personale economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, la durata del matrimonio. Il tutto, sulla base delle allegazioni, deduzione e prove offerte secondo i normali canoni di distribuzione dell’onere della prova.
Onere di provare la non indipendenza economica
Orbene nel caso qui sottoposto alla Suprema Corte, una donna si era opposta alla mancata concessione dell’assegno divorzile dopo la separazione dal marito assai benestante, invocando proprio il criterio della conservazione del tenore di vita in costanza di matrimonio. Deduzioni tuttavia respinte dai giudici di legittimità – con sentenza n. 11504 del 10 maggio – che hanno confermato la mancata spettanza dell’assegno, in quanto l’attrice non aveva assolto l’onere di provare la sua non indipendenza economica; laddove, al contrario, era emerso che la stessa, imprenditrice, aveva un’elevata qualificazione professionale, titoli di alta specializzazione ed importanti esperienze professionali che ben le avrebbero consentito di raggiungere la suddetta indipendenza.
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