Assegno di natalità non a tutti gli extraUE
Pubblicato il 11 marzo 2016
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L’assegno di natalità ha carattere sperimentale:
- spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017;
- consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
- è a vantaggio dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
L’INPS, con messaggio n. 1110 del 10 marzo 2016, ha ricordato che, ai fini dell’assegno, il genitore richiedente deve essere:
- cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- cittadino comunitario;
- cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9, del D.Lgs. n.286/1998;
- residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.
A seguito di parere fornito dal Ministero del Lavoro, tuttavia, l’Istituto ha comunicato che respingerà tutte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carenti degli altri requisiti di legge.
Per le domande di assegno di natalità ad oggi sospese per la verifica del titolo soggiorno, però, le sedi INPS accerteranno la sussistenza di tutti i requisiti in capo all’altro genitore presente nel nucleo, benché questi non abbia espressamente presentato domanda e, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’accoglimento sarà disposto comunque in favore dell’originario genitore richiedente, benché privo del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.
E’, infine, confermata la correttezza dell’operato delle sedi che hanno respinto tempestivamente le domande presentate dai genitori non legittimati per carenza del titolo di soggiorno idoneo, poiché in tali casi è stata data la possibilità all’altro genitore presente nel nucleo, ed in possesso di tutti gli altri requisiti, di presentare tempestivamente una nuova domanda a beneficio del nucleo.
- eDotto.com – Edicola del 6 ottobre 2016 - Assegno di natalità. Nuove istruzioni INPS sui riesami – Redazione eDotto
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