Assegno di natalità. Nuove istruzioni INPS sui riesami
Pubblicato il 06 ottobre 2015
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L’INPS, con messaggio n. 6015 del 30 settembre 2015, ha fornito ulteriori istruzioni operative relative alla gestione delle domande di assegno di natalità.
Chiarisce l’Istituto che, nel caso in cui l’interessato abbia presentato istanza di riesame della domanda respinta "per ISEE non reperito" a causa, ad esempio, del mancato inserimento del minore nel nucleo familiare indicato nella DSU, le Strutture dovranno verificare che, al momento della domanda, fosse soddisfatto, tra gli altri, il requisito della nascita (o adozione/affidamento) del minore e della convivenza del minore stesso con il richiedente.
Se l’ "ISEE non reperito" sia dipeso da un’erronea digitazione del codice fiscale del minore nella domanda di assegno, l’operatore inserirà il codice fiscale corretto del minore.
All’esito delle verifiche, qualora venga accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, sarà disposto l’accoglimento delle domande in un primo momento respinte e riconosciuto, pertanto, la prestazione comprensiva di tutte le mensilità arretrate spettanti.
Nell’ipotesi di accoglimento a seguito di riesame di domande originariamente respinte per "ISEE non reperito", una seconda domanda di assegno eventualmente presentata per lo stesso minore sarà rigettata.
Le istanze di riesame per ISEE non reperito potranno comunque essere accolte solo per le domande presentate fino al 30 settembre 2015.
Infine, nel caso in cui ci sia una duplicazione di domande riferite allo stesso minore, dovuta alla circostanza che uno stesso richiedente ha inviato più di una domanda per lo stesso bambino o al fatto che alla domanda di un genitore è seguita un’altra domanda da parte dell’altro genitore, l’INPS contatterà gli interessati per farsi rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti quale domanda vada presa in considerazione e quale invece sia oggetto di rinuncia.
La dichiarazione scritta, qualora le domande duplicate siano state presentate da genitori diversi, va sottoscritta da entrambi i genitori ed accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento degli stessi.
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