Assegno di incollocabilità 2021: rivalutazione dell’importo mensile

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Assegno di incollocabilità 2021: rivalutazione dell’importo mensile

Importo dell’assegno di incollocabilità in stand-by. Infatti, il Decreto n. 173 del 1° settembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità.

L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’art. 1, co. 287, della L. n. 208/2015, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 29 del 28 ottobre 2021.

Assegno di incollocabilità 2021, l’importo

Il D.M. n. 173 del 1° settembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’assegno di incollocabilità 2021 è stato rivalutato nella misura di 263,37 euro. Si ricorda che l’importo di tale assegno è rivalutato annualmente dall’INAIL in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo.

Assegno di incollocabilità 2021, cos’è e chi può farne richiesta?

L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che hanno subito un infortunio o una malattia professionale, e che si trovino nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).

Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:

  • un’inabilità non inferiore al 34%, la quale deve essere riconosciuta direttamente dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Dpr. n. 1124/1965. Tale percentuale di inabilità vale per gli infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20%. La percentuale di inabilità vale per le denunce verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Mentre le patologie che danno luogo all’assegno sono le tabelle allegate all’art. 13, del D.Lgs. n. 38/2000.

Assegno di incollocabilità 2021, come fare domanda?

Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda:

  • direttamente alla Sede INAIL territorialmente competente;
  • via email;
  • tramite Pec.

A seguito della ricezione dell’istanza, l’INAIL convoca il richiedente a visita media per verificare la veridicità di quanto asserito nella domanda. Quindi:

  • in caso di esito positivo, sarà comunicata l’accettazione della richiesta;
  • in caso di esito negativo, l’INAIL ne comunicherà la motivazione via posta.

Si precisa, infine, che l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

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