Assegno di inclusione, al via le domande. I chiarimenti (con la Video Guida)

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Assegno di inclusione, al via le domande. I chiarimenti (con la Video Guida)

Dal 18 dicembre 2023 al via le domande per chiedere l'Assegno di inclusione, la misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli che, attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza.

L’argomento è oggetto di due distinti provvedimenti:

Assegno di inclusione: a chi spetta

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 48/2023 l’Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno sessanta anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. A tale proposito, il decreto del Ministero del lavoro del 13 dicembre 2023 individua quali soggetti da considerare in condizioni di svantaggio:
  1. le persone con  disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

  2. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale non inferiore al 46% che  necessitano di cure domiciliari o inseriti in percorsi assistenziali integrati;

  3. persone con dipendenze  patologiche inseriti in programmi di riabilitazione presso  i servizi sociosanitari;

  4. persone vittime di tratta di esseri umani, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

  5. vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;

  6. ex detenuti, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;

  7. portatori di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di  accoglienza  o  in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali; 

  8. persone senza dimora in condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in  autonomia;

  9. persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni che vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in comunità residenziali o in affido etero-familiare.

Requisiti

Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale.

E’ inoltre necessario, al momento della presentazione della domanda, il requisito della residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini dell’Adi ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 48/2023).

Per quel che riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000 euro per quelli composti da due componenti e 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti.

La presenza dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.

NOTA BENE: L’articolo 3, comma 3, del D.M. del 13 dicembre 2023 stabilisce che, in sede di prima applicazione e per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024 è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità.

Scala di equivalenza

Come accennato, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 48/2023, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito per l’accesso alla misura, e sulla base della quale è calcolata l’integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:

  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore.

L’articolo 3, comma 4, del D.M. del 13 dicembre 2023 specifica che ai minori di età con disabilità o non autosufficienti si applica il parametro di 0,50 e che il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, di cui all’articolo 1, comma 1, decreto legge n. 48/2023.

Carta di inclusione: cos’è e come funziona

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 48/2023, l’Assegno di inclusione è corrisposto attraverso la Carta di inclusione, strumento di pagamento elettronico ricaricabile, anche suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro capite.

Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza.

In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, invece, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda.

La richiesta di individualizzazione della Carta Adi può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta può essere presentata sia contestualmente alla richiesta dell’Adi, che in corso di erogazione della prestazione mediante il modello “ADI – Com esteso”.

Alla suddivisione si dà corso solo qualora il beneficio a integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.

Se la richiesta di individualizzazione della Carta Adi sia presentata contestualmente alla richiesta dell’Adi stesso, vengono emesse un numero di Carte corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso; se, invece, la richiesta di individualizzazione sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare.

NOTA BENE: La suddivisione dell’importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio, nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell’Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di individualizzazione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo.

La suddivisione dell’importo non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto legge n. 48/2023, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

La consegna della Carta Adi viene effettuata presso gli uffici postali a seguito dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail della disponibilità della carta.

Come e quando fare la domanda

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023, con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale, e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE nell’apposita sezione dedicata all’Adi.

La domanda, in alternativa, può essere inoltrata presso gli Istituti Patronati e i Centri di Assistenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità e, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, occorre dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura.

 

Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD

Come accennato, ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda e la stessa si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento solo all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto, con decorrenza del beneficio economico dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.

Come si calcola l’importo: qualche esempio

Il beneficio economico dell’Adi, previsto dal decreto legge n. 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza, è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
  • una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

NOTA BENE: Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) n. 2) del decreto legge n. 48/2023.

ESEMPI DI CALCOLO DELL’ADI
 

IPOTESI A): Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.

CASO 1 - Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A = (6.000*1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.

Caso 2 - Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.360 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B:

Quota A: (6.000*1,9) -6000= 5400 euro annui, pari a 450 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

Totale = 5.400 + 3360= 8760 euro annui pari a 730 euro mensili.

IPOTESI B) Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.

CASO 1 Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A: (6.000*1,7) – 4.500 = 5.700 euro annui, pari a 475 euro mensili.

CASO 2 Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro

A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:

Quota A: (6.000*1,7) -7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili

Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili

IPOTESI C): Nucleo familiare composto da 2 adulti di cui uno con disabilità, senza che sia indicato un componente con carichi di cura, in possesso dei requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,5.

Caso 1 il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito familiare annuo di 5.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota a: (6000*1,5) - 5500 = 3500 euro annui, pari a 291,67 euro mensili

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