Assegni per il nucleo familiare e maggiorazioni 2021
Pubblicato il 01 luglio 2021
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Dal 1° luglio 2021 decorrono i nuovi livelli reddituali e i nuovi importi per l’Assegno per il Nucleo Familiare, elaborati dall’Istituto e resi noti con il Messaggio INPS 17 giugno 2021, n. 2331.
Per quest’anno, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i lavoratori potranno ottenere le maggiorazioni previste dall’art. 5, Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, pari a 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.
Come di consueto, le domande dovranno essere inoltrate telematicamente dai lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Le imprese ed i loro intermediari potranno visualizzare tramite il cassetto previdenziale aziende gli importi mensili e giornalieri teoricamente spettanti che dovranno essere anticipati dal datore di lavoro e conguagliati sulle denunce contributive.
Categorie di beneficiari
L’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2, Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, è una misura a sostegno del reddito delle famiglie parametrata per tipologia di composizione del nucleo familiare e secondo determinate fasce e/o soglie reddituali.
La prestazione è normalmente finanziata dai datori di lavoro mediante il versamento del contributo denominato “CUAF”.
Possono beneficiare degli assegni nucleo familiare previsti dalla citata norma, i lavoratori dipendenti, anche soci di cooperativa, compresi gli apprendisti ed i lavoratori domicilio, e, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la prestazione è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati iscritti presso la Gestione separata INPS.
Composizione del nucleo familiare
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro per cause di infermità o problematiche psichiche o fisiche. Possono, altresì, comporre il nucleo familiare, fermo restando le sopradette analoghe condizioni citate per i figli, anche i fratelli, le sorelle, i nipoti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari sono corrisposti sino al 21° anno di età qualora il figlio frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l’università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Sostanzialmente è possibile affermare, sinteticamente, che il nucleo familiare utile alla misurazione degli assegni spettanti può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, purché facenti parti di nuclei numerosi, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente ed i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiori inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Rimangono esclusi dal nucleo familiare il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i figli e gli equiparati maggiorenni anche se studenti o se coniugati ed i genitori.
I redditi di riferimento del nucleo familiare
I redditi del nucleo familiare da prendere a riferimento per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili ad IRPEF al lordo di detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali. Chiaramente, il valore da considerare sarà costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutti gli ulteriori redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare.
Per la determinazione del reddito familiare sono computati:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF (redditi di lavoro, di pensione, di prestazioni sostitutive quali CIG, malattia, disoccupazione, etc.; redditi di lavoro autonomo; redditi da fabbricati o terreni;
- i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro;
Sono, diversamente, esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto ovvero le anticipazioni sul TFR;
- i trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili assoluti, minori invalidi e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazioni per sordi e le indennità speciali per ciechi parziali;
- le indennità di trasferta per la parte non assoggettata ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati.
Per aver diritto alla prestazione, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
Il periodo di riferimento per la corretta imputazione dei redditi, considerato l’arco temporale della domanda dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, sarà quello effettivamente accertato mediante modello 730 o modello Unico.
Pertanto, nel caso in cui la domanda riguardi periodi cadenti nel primo semestre dell’anno i redditi da dichiarare saranno quelli conseguiti due anni prima; diversamente, nell’ipotesi di domanda riferibile al secondo semestre (da luglio a dicembre) i redditi sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Importo spettante e maggiorazioni 2021
L’importo dell’assegno, determinato secondo la composizione del nucleo e del reddito di riferimento, spetta a decorrere dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni per la spettanza.
L’assegno spetterà in misura intera:
- per ogni mensilità, con un massimo di 26 giornate, se il lavoratore ha effettuato nel mese almeno 104 ore se operaio e 130 ore se impiegato;
- per ogni settimana, con un massimo di 6 giornate, se il lavoratore ha effettuato nella settimana almeno 24 ore di lavoro se operaio e 30 se impiegato;
- l’assegno giornaliero per ogni giornata lavorata in caso di mancato raggiungimento delle ore minime previste al punto precedente, avendo, dunque, diritto a un assegno per ogni giornata di effettivo lavoro prestato.
Danno diritto alla percezione dell’assegno le seguenti causali:
- i periodi di ferie, le festività nazionali e gli altri giorni festivi, con esclusione delle domeniche;
- le assenze per malattia per i quali viene corrisposta l’indennità o la retribuzione;
- i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa;
- i periodi di infortunio o malattia professionale indennizzati fino ad un massimo di tre mesi;
- il richiamo alle armi;
- i periodi di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale;
- i permessi sindacali o i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive;
- i periodi di cassa integrazione;
- le ore o le giornate di permesso richieste ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 33, co. 2 e 3.
Come noto, i livelli reddituali utilizzati per la determinazione dell’importo spettante sono annualmente rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per le domande 2021 (periodo dal 1° luglio al 30 giugno 2022) i nuovi livelli reddituali sono stati resi noti dall’Istituto nell’allegato 1 al Messaggio 17 giugno 2021, n. 2331.
Altresì, nella medesima disposizione amministrativa è stata data applicazione alle previsioni di cui all’art. 5, Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore e superiori a zero, il riconoscimento di una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.
Atteso che la novella legislativa, splitta il naturale periodo della domanda di concessione degli assegni familiari, avendo attualmente sino a fine 2021 la maggiorazione di cui al D.L. n. 79/2021, e per il primo semestre 2022 nessuna maggiorazione, salvo attuazione della legge sul riordino dell’assegno unico, l’Istituto previdenziale ha preannunciato l’emanazione di una circolare esplicativa per la gestione della citata maggiorazione.
Per procedere all’erogazione della prestazione richiesta, elaborati i dati da parte dell’INPS, il datore di lavoro o l’intermediario dovranno procedere ad accedere sul cassetto previdenziale utilizzando l’apposita utility messa a disposizione dall’Istituto e verificando gli importi degli ANF spettanti secondo la composizione del nucleo e del livello reddituale dichiarato.
Come di consueto, l’importo dovrà essere erogato dal datore di lavoro secondo le presenze o assenze del lavoratore entro i limiti massimi comunicati dall’INPS, conguagliando nelle denunce contributive il credito.
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