Entrate su assegnazioni beni ai soci e trasformazioni società

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Entrate su assegnazioni beni ai soci e trasformazioni società

Con la circolare n. 26 del 1° giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate analizza il regime fiscale agevolato di carattere temporaneo introdotto dalla legge di Stabilità 2016 per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, oltre che per la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

Assegnazione agevolata beni ai soci

L'assegnazione si configura ogni volta che la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale oppure alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene.

Sono agevolabili:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ovvero quelli diversi dai beni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa)
 - i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Possono effettuare, in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le società residenti nello territorio dello Stato che assumono la veste di: Spa, Sapa, Srl, Snc, Sas.

Nella circolare n. 26/E/2016 viene specificato che il momento dell'assegnazione deve essere individuato in quello in cui l'atto di assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l'assegnazione stessa.

Non rientrano tra i beni assegnabili in modo agevolato i singoli diritti, come per esempio quelli reali riguardanti i beni stessi (usufrutto, nuda proprietà), oppure quelli edificatori.

Nel caso di società che si trovano in una fase di liquidazione – quindi non è esercitata alcuna attività d'impresa ma solo di chiusura di rapporti di credito/debito – gli immobili possono rientrare nell'assegnazione agevolata.

Per la società, l'agevolazione consiste nella possibilità di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap in luogo dell'imposizione ordinaria. L'imposta sostitutiva verrà applicata in misura pari all'8% ovvero al 10,5%, per le società considerate non operative o in perdita sistematica.

L'Agenzia si sofferma in particolar modo sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, specificando che quest'ultima si applica su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Per i beni la cui assegnazione è soggetta ad Iva, l'imposta si applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con l'aliquota propria degli stessi.

Termini versamento imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono dell'agevolazione in esame devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

L'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni si ritiene perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva

Cessione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 ha disposto che il regime agevolativo che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva sulla plusvalenza da assegnazione fosse applicabile anche nei casi di cessione di beni ai soci.

La nozione di cessione comprende oltre alla vendita anche altri negozi, come per esempio, la permuta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione assume rilievo solo quando lo stesso è pari o superiore al valore normale determinato con le stesse modalità previste per l'assegnazione dei beni.

Trasformazione agevolata in società semplice

Le agevolazioni previste per le assegnazioni e cessioni di beni ai soci si applicano alle società che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2016.

La trasformazione agevolata è riservata a quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili.

Per poter usufruire della trasformazione agevolata, la compagine sociale deve essere immutata rispetto a quella esistente al 30 settembre 2015, condizione questa non richiesta per le assegnazioni.

È possibile che siano modificate le percentuali di partecipazione di ogni singolo socio ed, infine, l’agevolazione è consentita anche in caso di soci usciti dopo il 30 settembre, ma non qualora vi siano soci nuovi.

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