ASD e società sportive dilettantistiche: dal correttivo bis un contributo per i co.co.co.

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ASD e società sportive dilettantistiche: dal correttivo bis un contributo per i co.co.co.

Cantiere sempre aperto per la riforma del lavoro sportivo. Arriva un contributo economico per la contribuzione previdenziale versata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche sui compensi erogati ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A riconoscerlo è il decreto legislativo n. 120 del 2023, a integrazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, il cd. decreto correttivo bis (il primo decreto correttivo, lo ricordiamo, era stato il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163), in vigore dal 5 settembre 2023, aggiunge all’articolo 35 della riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo di cui al citato D.Lgs. n. 36 del 2021, la disciplina di un nuovo contributo economico (una tantum e temporaneo) per ASD e società sportive dilettantistiche con ricavi non superiori a 100.000 euro.

Per le altre novità del decreto correttivo bis, leggi Riforma del lavoro sportivo: in vigore le novità del correttivo bis. Cosa cambia

Di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio.

Co.co.co e lavoro autonomo del settore dilettantistico: tutela previdenziale

L’articolo 35 D.Lgs. n. 36 del 2021 delinea tutele e obblighi previdenziali per i lavoratori sportivi subordinati dei settori professionistico e dilettantistico.

In particolare, il comma 2, dispone che, nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, abbiano diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e siano a tal fine iscritti alla Gestione separata INPS.

Per i nuovi obblighi contributivi e, in generale, sulla riforma del lavoro sportivo, si rinvia alla Guida pratica di Edotto, di prossima pubblicazione nella sezione Guide pratiche del sito.

Contributo economico per associazioni e società sportive dilettantistiche

Il decreto correttivo bis (decreto legislativo n. 120 del 2023) aggiunge al menzionato articolo 35 i commi da 8-sexies a 8-undecies che definiscono l’impianto generale del (nuovo) contributo economico da riconoscere ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affidando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini di concessione e di revoca del contributo e delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

A chi spetta

Destinatarie del contributo sono le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro.

A quanto ammonta

Il contributo è commisurato ai contributi previdenziali versati da tali associazioni e società sportive dilettantistiche sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

NOTA BENE: Il legislatore prevede che il contributo spetti per i contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche.

Limiti al riconoscimento

Sono principalmente due le barriere al riconoscimento del contributo in oggetto.

Il primo è rappresentato dal tetto di spesa previsto e pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, corrispondente alla dotazione del Fondo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il secondo limite è europeo, dovendo applicarsi la disciplina in commento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

ATTENZIONE: Il contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport.

Cosa fare per ottenerlo

Le specifiche indicazioni sulla procedura da seguire per la richiesta del contributo saranno fornite con il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo dovranno pubblicare nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto.

Decadenza dal contributo

È bene sottolineare che la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

Regime fiscale

Infine, il contributo non concorre alla formazione del reddito e non costituisce base imponibile IRAP.

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