Artigiani e commercianti e Gestione separata: come compilare il Quadro RR

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Arrivano, con la circolare Inps n. 105 del 27 giugno 2025, le istruzioni operative e i chiarimenti tecnici per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte degli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione separata.

Vediamo nei dettagli quanto illustrato dall’Istituto.

Destinatari

La circolare si rivolge a tre distinte categorie di contribuenti, ciascuna con specifici obblighi di compilazione del Quadro RR e con peculiarità contributive da considerare.

1. Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione speciale

Si tratta dei titolari di imprese artigiane o commerciali, nonché dei soci che partecipano a tali imprese e che sono iscritti alle Gestione speciale Inps.

Sono inclusi anche i familiari coadiuvanti o coadiutori.

Questi soggetti devono compilare la Sezione I del Quadro RR, indicando i redditi d’impresa percepiti nel 2024 e determinando così i contributi dovuti sia sul minimale che sull’eventuale quota eccedente.

2. Liberi professionisti senza Cassa di previdenza

La Sezione II è riservata invece ai professionisti iscritti alla Gestione separata, ovvero coloro che, pur esercitando un’attività professionale, non risultano obbligati al versamento dei contributi presso una Cassa professionale autonoma (ad esempio architetti non iscritti a Inarcassa, consulenti non iscritti ad altre Casse ex D.Lgs. 509/1994 o 103/1996).

In tale contesto rientrano anche i contribuenti in regime forfettario e coloro che hanno optato per l’applicazione del concordato preventivo biennale.

3. Lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico

Con riferimento alla riforma introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, la Sezione III del Quadro RR è dedicata ai lavoratori sportivi autonomi del settore dilettantistico che, a partire dal 1° luglio 2023, sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata Inps e alla contribuzione sui compensi percepiti per l’attività sportiva, al netto di una franchigia di 5.000 euro annui.

La circolare Inps n. 105 del 27 giugno 2025 illustra dunque una serie di aggiornamenti rilevanti in materia di obblighi contributivi per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione separata.

Tali aggiornamenti riguardano in particolare gli effetti del concordato preventivo biennale e l’evoluzione delle modalità di determinazione della base imponibile contributiva, elementi che incidono direttamente sulla compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2025-PF".

Concordato preventivo biennale: impatto contributivo e opzione per il reddito effettivo

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo da parte di contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Sebbene il CPB consenta di determinare anticipatamente un reddito concordato fiscalmente rilevante, la sua introduzione non esonera dai contributi previdenziali: anzi, il reddito concordato rileva anche ai fini della determinazione della base imponibile contributiva per artigiani, commercianti e liberi professionisti senza Cassa.

Opzione per il versamento sul reddito effettivo

È tuttavia prevista una facoltà opzionale, disciplinata dagli articoli 19 e 30 del D.Lgs. 13/2024, che consente al contribuente di versare i contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo, qualora esso risulti superiore a quello concordato.

In tal caso, la base imponibile previdenziale viene ricalcolata, e il contribuente dovrà compilare specifici campi del Quadro RR per certificare tale scelta.

Sezione I - Contributi previdenziali per artigiani e commercianti

La Sezione I del Quadro RR è riservata invece, come accennato,ai titolari di imprese artigiane o commerciali iscritti alle rispettive Gestioni speciali Inps.

Determinazione del reddito d’impresa

La base imponibile si fonda sul reddito d’impresa netto prodotto nel 2024, che deve essere indicato anche se inferiore al minimale imponibile previsto per legge.

  • La colonna 3 del rigo RR2 accoglie il reddito effettivo d’impresa.
  • Le colonne 3b, 3c e 3d sono riservate ai contribuenti che hanno aderito al CPB, distinguendo tra reddito integralmente concordato (colonna 3b), reddito misto (parte concordato, parte effettivo - colonna 3c), reddito effettivo in deroga al CPB (colonna 3d).

La base imponibile deve includere anche le quote di reddito da partecipazione in S.r.l. in regime trasparente, purché correlate a prestazioni lavorative effettive.

Codici da utilizzare per coadiuvanti e soci

Nel Quadro RR devono essere distintamente indicati:

  • codice 1: titolare dell’attività;
  • codice 3: familiare coadiuvante o coadiutore;
  • codice 4: socio lavoratore.

Nel calcolo del reddito imponibile del titolare, occorre escludere le quote attribuibili ai coadiuvanti, così da evitare duplicazioni contributive.

Quadri reddituali rilevanti

Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare:

  • quadro RF per imprese in contabilità ordinaria;
  • quadro RG per contabilità semplificata;
  • quadro RH per redditi da partecipazioni;
  • quadro RS per elementi integrativi;
  • quadro CP per contribuenti aderenti al concordato preventivo.

Sezione II - Contributi per liberi professionisti in Gestione separata

I liberi professionisti non iscritti a Casse previdenziali autonome devono versare i contributi alla Gestione separata Inps, compilando la Sezione II del Quadro RR.

Base imponibile previdenziale

La base imponibile è costituita da tutti i redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR, al netto delle perdite riportate, inclusi:

  • redditi professionali individuali (Quadro RE);
  • redditi da partecipazioni in associazioni professionali (Quadro RH, codici 2, 3, 6, 7);
  • redditi forfettari o da regimi di vantaggio (Quadro LM).

Nel caso di adesione al CPB, il reddito imponibile può essere:

  • quello concordato (RE21 col. 5 o LM33);
  • oppure, se si opta per il reddito effettivo, quello risultante da RE23/RE25 o LM34 – LM37.

Doppia iscrizione

In presenza di più iscrizioni previdenziali (es. attività commerciale + attività professionale), è necessario evitare duplicazioni di contribuzione: iIl contribuente deve perciò indicare i redditi assoggettati ad altra forma previdenziale utilizzando i codici 5a – 5d nella colonna 1 del rigo RR5.

Esenzione per iscritti a Casse professionali

I soggetti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse ex D.Lgs. 509/1994 o 103/1996 (es. Inarcassa, CNPR, CNPADC) non devono versare alla Gestione separata, fatta eccezione per casi di parziale esonero o esercizio di opzioni statutarie.

Sezione III – Contributi dei lavoratori sportivi dilettantistici

La Sezione III del Quadro RR è riservata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, obbligati alla Gestione separata ai sensi del D.Lgs. 36/2021.

Determinazione dell’imponibile

A differenza dei liberi professionisti, la base imponibile non corrisponde al reddito fiscale, bensì a: compensi percepiti - franchigia di 5.000 euro

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile ai fini IVS è ridotto al 50%.

NOTA BENE: la franchigia non può essere computata due volte, ad esempio su altri compensi da co.co.co.

Aliquote contributive applicabili

  • 26,07% per soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria;
  • 24% per soggetti coperti da altra previdenza o pensionati.

La contribuzione è suddivisa tra:

  • 25% IVS;
  • 0,72% maternità, degenza ospedaliera, congedi;
  • 0,35% ISCRO.

Sezione IV – Riepilogo contributi in Gestione separata

La Sezione IV del Quadro RR ha funzione di riepilogo per i soggetti tenuti alla Gestione separata, ossia:

  • liberi professionisti (Sezione II);
  • lavoratori sportivi dilettanti (Sezione III).

Elementi da indicare

Nel rigo RR12 devono essere riportati:

  • colonna 1: contributi dovuti (somma RR7 + RR10);
  • colonna 2: acconti già versati nel 2024;
  • colonna 3: contributo a saldo effettivamente dovuto;
  • colonna 4: eventuale eccedenza a credito.

Crediti e compensazione

È possibile compensare l’eccedenza risultante in colonna 4 nel modello F24, utilizzando le causali tributo P10, PXX, DPPI in funzione della categoria e dell’anno di riferimento.

Il credito può altresì essere portato a rimborso, mediante apposita istanza telematica, solo dopo il completamento dei controlli formali (art. 36-bis DPR 600/1973).

Quando versare i contributi

I contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo per il 2024 e primo acconto per il 2025 devono essere versati seguendo le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno 2025.

Il pagamento deve avvenire mediante modello F24, secondo le causali e le istruzioni operative specifiche per ciascuna categoria (artigiani, commercianti, liberi professionisti, sportivi).

I contribuenti che optano invece per il versamento differito al 30 luglio 2025 devono applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001. La maggiorazione va indicata separatamente nel modello F24, utilizzando apposite causali contributo differenziate:

  • API” per artigiani
  • CPI” per commercianti
  • DPPI” per liberi professionisti e lavoratori autonomi sportivi.

La somma da versare come interesse deve essere calcolata solo sull’importo dovuto per contributi previdenziali e non su eventuali imposte fiscali.

Il secondo acconto va versato entro il 1° dicembre 2025, poiché il 30 novembre cade di domenica. Anche in questo caso il versamento si effettua tramite F24, tenendo conto del reddito imponibile presunto e delle aliquote applicabili secondo la gestione previdenziale di appartenenza.

Contribuenti ammessi alla rateazione

L’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 1/2024, consente la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto

Sono ammessi alla rateazione:

  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (sia per saldo 2024 sia per acconto 2025);
  • lavoratori autonomi sportivi dilettanti;
  • artigiani e commercianti, ma esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale.

La rateizzazione non è ammessa per i contributi sul reddito minimale obbligatorio, nemmeno se non versati entro i termini ordinari.

Scadenze e limiti temporali

La prima rata deve essere versata entro il termine ordinario (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione); le rate successive devono seguire il calendario riportato nelle istruzioni del modello “Redditi 2025-PF”.

Il pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2025

Ogni rata prevede l’applicazione di interessi calcolati in funzione della scadenza e del numero di rate prescelto. Gli interessi devono essere versati separatamente, utilizzando le medesime codeline contributive del contributo cui si riferiscono.

Come compilare il modello F24

Nel modello F24, le causali contributo da utilizzare per le rate sono:

  • AP, CP, P10, PXX per i contributi;
  • API, CPI, DPPI per gli interessi.

I contributi e gli interessi devono essere esposti in righe distinte, e deve essere sempre indicato il codice sede Inps, la codeline e l’anno di riferimento

Compensazione e rimborso dei contributi a credito

Nel caso in cui il contribuente risulti a credito per aver versato contributi in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, il credito può essere portato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte o contributi futuri o chiesto a rimborso, secondo le modalità previste dall’Inps.

Vediamo come.

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti, i crediti derivanti dalla Sezione I del Quadro RR possono essere compensati con modello F24, indicando l’anno di riferimento 2023 o 2024 o chiesti a rimborso, tramite domanda telematica sul sito Inps, utilizzando i seguenti codici e la seguente codeline.

  • Causale AP/AF (artigiani) o CP/CF (commercianti)
  • Codice Inps (codeline) di 17 caratteri da rideterminare in caso di compensazione parziale
  • Periodo di riferimento coerente con l’anno d’imposta del credito

Le codeline possono essere calcolate mediante il servizio online Inps “Calcolo codeline” disponibile nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

NOTA BENE: non è ammessa la compensazione verticale interna nel modello F24. È sempre necessario esporre sia l’importo a debito che quello a credito in righe distinte.

Liberi professionisti e sportivi in Gestione separata

Per il rimborso o la compensazione dei crediti da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori sportivi autonomi dilettanti, occorre indicare il corretto codice tributo:

  • PXX per professionisti senza altra copertura previdenziale
  • P10 per soggetti già coperti o pensionati.

In caso di compensazione, deve essere compilato il F24 anche se il risultato è a saldo zero.

In sintesi

Saldo 2024 e primo acconto 2025

Scadenza ordinaria

30 giugno 2025

Versamento differito

Con maggiorazione dello 0,40%

30 luglio 2025
Interesse da versare separatamente con causali: API, CPI, DPPI

Secondo acconto 2025

Contributi su reddito presunto

1° dicembre 2025

Rateizzazione

Solo su saldo/acconto eccedente il minimale

Ultima rata entro 16 dicembre 2025
Non ammessa per contributi sul minimale

Causali F24 – contributi

Codici tributo per versamento

AP/CP/P10/PXX (in base alla gestione di appartenenza)

Causali F24 – interessi rateazione

Codici tributo per interessi su rate

API (artigiani) / CPI (commercianti) / DPPI (Gestione separata)

Compensazione – soggetti ammessi

Possibilità di utilizzo crediti a compensazione

Artigiani, commercianti, professionisti in Gestione separata

Compensazione – modalità F24

Esposizione obbligatoria di debito e credito in righe distinte

Anno di riferimento: 2023 o 2024
Causali: AP/AF/CP/CF/P10/PXX

Rimborso contributivo

Richiesta di restituzione somme non compensate

Solo online, tramite Cassetto Previdenziale Inps

Esclusioni

Crediti ante 2023

Non esponibili in dichiarazione – Solo rimborso o compensazione contributiva tramite istanza telematica

Allegati

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