Apprendistato. Come usufruire delle agevolazioni?

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Apprendistato. Come usufruire delle agevolazioni?

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da un contenuto formativo, in cui il datore di lavoro è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate alle mansioni per cui è stato assunto.

Per tale ragione, proprio in considerazione della necessità da parte dell’apprendista di formarsi, al datore di lavoro sono riconosciuti diversi benefici, tra cui un regime contributivo particolarmente vantaggioso.

A questo proposito l’INPS, con la circolare del 14 novembre 2018, n. 108, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, ha riepilogato il regime relativo ai rapporti di apprendistato, in una prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni per promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.

Apprendistato, riepilogo delle norme e delle forme

 Guardando alla disciplina normativa, il contratto di apprendistato è regolamentato dagli articoli 41 - 47 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n.144 del 24 giugno 2015). 

Nel dettaglio, le tipologie di apprendistato si articolano in:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito, anche “apprendistato di primo livello”);  

  • apprendistato professionalizzante (di seguito, anche “apprendistato di secondo livello”);

  • apprendistato di alta formazione e di ricerca (di seguito, anche “apprendistato di terzo livello”).

NB! Sebbene si tratti di una forma contrattuale concepita per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, come si vedrà, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, nonché i soggetti beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale.

Tra l’altro, per incentivare tale tipologia di assunzione non sono previsti limiti di età per i lavoratori.

Apprendistato. Regime contributivo ordinario

Come anticipato, la circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018, contiene una dettagliata analisi delle agevolazioni previste per i datori di lavoro e dei contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali in caso di assunzioni in apprendistato.

Innnazitutto, si ricorda che a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato si applicano le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (Invalidità. Vecchiaia. Superstiti);

  • assegno per il nucleo familiare;

  • assicurazione contro le malattie;

  • maternità;

  • Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego (NAspI);

  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sul punto, il primo aspetto da tenere in considerazione è che il calcolo della contribuzione dovuta per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, senza ricomprendervi, pertanto, le ore di formazione.

Apprendistato. Contributi dovuti dal datore di lavoro

Intraprendendo la disamina degli obblighi contributivi, come regola generale l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro per apprendisti (artigiani e non) è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In particolare, salvo le peculiarità delle differenti tipologie di apprendistato, esaminate nei successivi paragrafi, la misura è così articolata in relazione alle differenti coperture assicurative:

 

Titologia di assicurazione

 

 

Aliquota

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

9,01

CUAF

0,11

Indennità economica di malattia

0,53

Indennità economica di maternità

0,05

INAIL

0,30

Totale

10%

Ulteriormente, all’aliquota contributiva del 10% devono aggiungersi:

  • l’aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

  • il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.

Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro corrisponde all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Analizzando ancor più in dettaglio il regime contributivo, la circolare specifica che per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, la complessiva aliquota del 10% è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato:

  • di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;

  • di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Tra l’altro, sebbene anche per l’aliquota contributiva così determinata si aggiunga il contributo Naspi (pari all’1,61%), la circolare sottolinea che in merito alle agevolazioni sull’apprendistato, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato l’onere contributivo a carico del datore di lavoro, stabilito in via generale sulla base delle sopra citate misure crescenti dall’1,50% (primo anno) al 3% (secondo anno) al 10% (terzo anno), è abbattuto integralmente.

NB! Come regola generale, invece, l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari a quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria,  con una riduzione di tre punti, perciò risulta pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Incentivi per il contratto di apprendistato. Riepilogo disciplina

Apprendistato di primo livello

  • non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2017);

  • l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;

  • è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è quindi pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, importo che, in caso di prosecuzione, è pari all’11,61% per i 12 mesi successivi alla conferma dell’apprendista (aliquota ordinaria, come sopra descritta).

Apprendistato di secondo livello

  • in aggiunta alle regole ordinarie sopra descritte, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione sopra riportata è incrementata del contributo dovuto a titolo di CIGO/CIGS, secondo quanto precisato dal messaggio INPS del 5 gennaio 2016 n. 24;

  • in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento;

  • le stesse regole di applicano anche nei casi di apprendistato senza limiti di età in favore di lavoratori percettori di mobilità o disoccupazione.

Apprendistato di terzo livello

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è quello ordinario, come sopra descritto.

Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens

 L’Inps, oltre ad indicare le misure della contribuzione per ogni tipologia di contratto di apprendistato, fornisce anche  ulteriori istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, fermo restando quanto disposto dal messaggio INPS del 16 giugno 2017, n. 2499, che disciplina tali aspetti.

Segnatamente, la circolare esaminata specifica che, ai fini prettamente operativi, il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a 9 dovrà esporre nel flusso Uniemens degli apprendisti i seguenti nuovi codici:

  • Y1”, apprendista a cui si applica il regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione;

  • Y2”, apprendista a cui si applica il regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione;

  • N1”, apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori: regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione;

  • N2”, apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori: regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione.

NB! Per le assunzioni in apprendistato relative a fattispecie diverse da quelle sopra illustrate, le modalità di esposizione sul flusso Uniemens rimangono quelle già in uso.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

INPS - Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016

INPS - Messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017

INPS - Circolare n. 108 del 14 novembre 2018

 

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