Appalti sotto soglia, obbligatorio il principio di rotazione
Pubblicato il 20 dicembre 2017
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Va sancita l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti c.d. “sotto soglia” (come quello di cui al caso qui esaminato). Il principio di rotazione, in particolare, trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente - la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento - soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici non è elevato.
Invito all’affidatario uscente, eccezionale: da motivare puntualmente
Pertanto - al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo, che impediscano l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei - il suindicato principio comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale. Per cui, se la stazione appaltante intenda, comunque, procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare detta decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Sono questi i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, respingendo il ricorso di una società, per l’annullamento di una determina comunale con cui era stata indetta una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di allestimento palchi e servizi tecnici per una manifestazione locale. La società ricorrente, in particolare, non era stata invitata dalla stazione appaltante a presentare la propria offerta.
Operatore aggiudicatario di altri servizi. Nessuna legittima aspettativa ad essere invitato
Comportamento, quest’ultimo, ritenuto legittimo dal Collegio amministrativo – con sentenza n. 5854 del 13 dicembre 2017 - in quanto la ricorrente era risultata in precedenza aggiudicataria di altri servizi nell’interesse della medesima amministrazione (ciò che porta di per sé ad escludere intenti discriminatori nei suoi confronti). Il Comune, pertanto, ha fatto, nella specie, corretta applicazione del principio di rotazione negli affidamenti, proprio per evitare il rischio di anomale concentrazioni anticoncorrenziali, specie per il circoscritto ambito locale ed in un tale delicato settore.
Si deve dunque concludere che, in virtù del principio di rotazione dell’impresa negli appalti sotto soglia, l’operatore che abbia in precedenza svolto un determinato servizio, non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara.
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