Appalti pubblici Ricorsi ricevibili
Pubblicato il 06 aprile 2016
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Corte giustizia su interpretazione norme europee
Ai sensi della normativa europea in materia di appalti pubblici, un ricorso principale proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.
E’ questa la corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE.
Lo precisano i giudici della Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza pronunciata il 5 aprile 2016 con riferimento alla causa C-689/13.
Rinvio questioni e applicazione diritto Ue
Nella medesima decisione viene, altresì, evidenziato come l’articolo 267 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) deve essere interpretato nel senso che:
- osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale, relativamente a una questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Ue, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale;
- dopo aver ricevuto risposta della Corte di giustizia ad una questione concernente l’interpretazione del diritto europeo o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Ue.
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