Appalti. Contratti riservati: linee guida per le pari opportunità

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Appalti. Contratti riservati: linee guida per le pari opportunità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023 il decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia, recante le linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici riservati.

Cosa si intende per contratti riservati? Quali obblighi sono previsti in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti a tutela delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati?

Di seguito tutte le risposte partendo dalle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Per la mappa delle novità del Codice, scarica la Guida al nuovo Codice degli appalti pubblici

Contratti pubblici riservati

L'art. 61 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e concessione (o possano riservarne l'esecuzione) a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Soggetti disabili e svantaggiati

Rientrano nella nozione di soggetti con disabilità i soggetti previsti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate e quelle previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (art. 46, codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), attestando la sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

NOTA BENE: Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100, prima non tenute alla redazione del rapporto, dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con relativa attestazione.

Per le novità Rapporto sulla situazione del personale: si cambia

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali (art. 1, comma 6, allegato II.3), da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 devono inoltre consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, 

  • una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
  • una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 La mancata produzione della dichiarazione e della relazione  determina l'applicazione di penali commisurare alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Misure premiali

Il nuovo Codice dei contratti pubblici dispongono che le stazioni appaltanti prevedano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne.

Le linee guida contenute nel decreto 20 giugno 2023 definiscono i requisiti necessari e le altre misure premiali, fornendo i criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.

Allegati

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