Appalti illeciti, stabilizzazione del rapporto di lavoro e decadenza
Pubblicato il 12 luglio 2021
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Con una interessante sentenza del 3 giugno 2021, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, affronta il tema della successione di appalti illeciti di servizi per uno stesso lavoratore e della decorrenza del termine di decadenza dell’azione giudiziale per la costituzione, con effetti ex tunc, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al soggetto utilizzatore, datore di lavoro sostanziale.
Il giudice del merito giunge a importanti conclusioni.
Successione di appalti illeciti per uno stesso lavoratore
Un lavoratore dichiara di aver lavorato presso la sede di un Istituto di credito, in via continuativa e in forza di più contratti appalto o di subappalto intercorsi tra le imprese formalmente datrici di lavoro e la banca utilizzatrice.
L’attività lavorativa si era prolungata per un lungo lasso di tempo durante il quale il lavoratore aveva svolto mansioni di diverso contenuto (dalla consegna della pratiche alla loro archiviazione, allo smistamento della posta in entrata ed in uscita dei vari uffici e, in via residuale, alla movimentazione di arredi in occasione di spostamenti di dipendenti da un ufficio ad un altro all’interno della sede).
Il lavoratore adisce il giudice del lavoro affinchè dichiari l’esistenza dell’appalto illecito, l’inesistenza giuridica del licenziamento intimato e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal primo appalto illecito.
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
Il Tribunale di Roma, in qualità di giudice della fase sommaria e con ordinanza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, aveva accolto parzialmente la domanda accertando e dichiarando, sul presupposto dell’esistenza di un appalto non genuino e della inesistenza giuridica del licenziamento, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 2 area professionale, 1° livello retributivo, del CCNL “Credito” applicabile” e condannando la Banca al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con corresponsione, in favore del lavoratore, delle retribuzioni maturate, oltre al pagamento degli accessori ed alla regolarizzazione contributiva.
Avverso l’ordinanza, la Banca aveva proposto opposizione deducendo la sua erroneità nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di decadenza. Il giudice della fase sommaria aveva infatti omesso di considerare che:
- con l’unica lettera di impugnativa con cui era stata imputata alla banca una ipotesi di appalto illecito ovvero di interposizione fittizia di manodopera era stato impugnato esclusivamente l’ultimo contratto di appalto dei tanti contratti di appalto stipulati;
- non essendo stati impugnati i precedenti contratti di appalto, era maturata, rispetto a loro la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, decorrente dalla cessazione di ciascun singolo appalto. L’accertamento giudiziale doveva pertanto essere limitato esclusivamente all’ultimo appalto.
Il lavoratore, costituitosi in giudizio, contesta la fondatezza dell’opposizione, ribadendo, in particolare:
- l’assenza di contratti di appalto leciti tra la banca e le società alle cui dipendenze aveva operato nel periodo dedotto in giudizio e, dunque, l’assenza di un titolo formale atto a legittimare la scissione tra titolarità del rapporto di lavoro ed utilizzazione della prestazione lavorativa;
- la non riferibilità dei contratti di appalto alle attività lavorative in concreto espletate;
- la decorrenza del termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 unicamente dalla data di cessazione dell’utilizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente, effettivo datore di lavoro, data, nel caso di specie, coincidente con il licenziamento intimato dalla società interposta e, perciò, in quanto proveniente da soggetto diverso dal reale titolare del rapporto di lavoro, giuridicamente inesistente.
Appalto illecito e rapporto di lavoro subordinato
Il Tribunale della seconda fase del rito Fornero rigetta l’opposizione e conferma l’ordinanza opposta sulla base di una articolata e interessante disamina delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali.
Ad avviso del Tribunale, il giudice della fase sommaria ha correttamente ritenuto sussistente un appalto illecito. Le società appaltatrici si sono infatti limitate a mettere a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo alle stesse e alle società sub-appaltatrici solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte loro ci fosse una reale organizzazione della prestazione resa dall’apposto, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con effettivo assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle medesime ( v. Cass. 26.10.2018 n. 27213 e Cass., 25.6.2020, n. 12551). Da ciò scaturisce la costituzione in capo alla committente, effettiva utilizzatrice della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data in cui tale utilizzazione ebbe inizio.
Rileva il Tribunale che il lavoratore, ricevuta la lettera di licenziamento da parte dell’ultima società appaltatrice alle cui dipendenze risultava formalmente lavorare, impugnò il licenziamento intimatogli, perché non proveniente dal reale datore di lavoro e chiedendo la revoca del recesso e l’inquadramento alle dipendenze della banca e sin dall’inizio dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore della società, coerentemente con la volontà di ottenere l’imputazione dell’unitario rapporto di lavoro in capo alla banca quale effettivo titolare.
Azione giudiziale e termine di decadenza
Tenuto conto del tenore di tali atti, evidenzia il giudice di merito, il termine di decadenza applicabile alla fattispecie in esame deve individuarsi in quello previsto e disciplinato dall’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, che non può che decorrere dal momento della cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.
Tale disposizione, che ha infatti esteso l’applicabilità del regime decadenziale previsto dall’attuale versione dell’art. 6, legge n. 604/1996 ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2002, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”, è riferibile a tutte le fattispecie nelle quali il lavoratore, superando l’apparenza formale, intenda azionare il diritto all’imputazione del rapporto di lavoro in capo al datore sostanziale, e, quindi, oltre all’ipotesi di somministrazione illegittima, espressamente contemplata, all’appalto illecito, ossia all’appalto “ stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1”, del d.lgs n. 276/2003, a fronte del quale il lavoratore può fare valere tale diritto “mediante ricorso giudiziale …notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”, chiedendo” la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”.
Ma la “norma di chiusura” dell’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 non individua il dies a quo da assumere a riferimento per calcolare la decorrenza del termine di decadenza. E qui interviene il Tribunale, che lo individua nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui definitivamente cessa lo svolgimento della prestazione resa in favore di quest’ultimo, con conseguente estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto.
Ai fini della individuazione del dies a quo, fa presente il giudice di merito, assume infatti rilievo il venir meno di fatto del rapporto tra utilizzatore e lavoratore, a prescindere dalle ragioni che in concreto ne abbiano determinato la fine (cessazione del contratto di appalto o di somministrazione, licenziamento da parte del datore formale, esaurimento del periodo di distacco, etc), ragioni le quali, tuttavia, possono rilevare sotto il profilo della prova del momento in cui l’interruzione si è realizzata.
Una soluzione questa che soddisfa primariamente le esigenze di certezza dei rapporti giuridici soprattutto con riguardo ai fenomeni interpositori per i quali non sempre è agevole individuare il momento della cessazione del rapporto giuridico alla base dell’interposizione, “sicchè la concreta definitiva estromissione dal contesto organizzativo dell’interponente rappresenta sicuramente l’unico fatto oggettivamente percepibile e riconoscibile dal lavoratore, oltre che, ovviamente, dal soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”.
E una soluzione che trova conferma anche nella successiva evoluzione normativa ed, in particolare, nel disposto dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e nell’art. 80 bis della legge 17 giugno 2020, n. 77.
Retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro
Alla luce delle considerazioni esposte e conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie affine (v. Cass., 25.11.2019 n.30668), il Tribunale afferma il seguente principio. Poiché la definitiva estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo della Banca utilizzatrice ha coinciso con la data del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, e poiché il lavoratore ha dedotto la realizzazione di una continuativa e non intermittente fattispecie inteporsitoria sin dalla data di inizio del suo inserimento in tale contesto, la domanda volta a far accertare e costituire con effetti ex tunc la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al soggetto utilizzatore è da ritenersi assoggettata ad un unico temine di decadenza, il cui dies a quo va individuato nella data anzidetta.
Il lavoratore può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto (e quindi della durata fino a quel tempo maturata del suo servizio) anche se l'iniziale periodo lavorativo disconosciuto dal datore di lavoro si colloca temporalmente al di là del termine di dieci anni di prescrizione ordinaria atteso che il correlativo credito del lavoratore avente ad oggetto il tfr non è prescritto essendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto medesimo ( v. Cass.,2.10.1998 n. 9814 e Cass., 12.5.2004 n. 9060).
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