Dipendenti pubblici, anticipo TFS-TFR: rinnovato l’Accordo quadro

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Dipendenti pubblici, anticipo TFS-TFR: rinnovato l’Accordo quadro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2024, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) del 23 settembre 2024, avente ad oggetto il rinnovo dell'Accordo Quadro che consente ai dipendenti pubblici di accedere all'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) a condizioni agevolate.

Il predetto rinnovo riprende l'Accordo Quadro approvato con decreto ministeriale del 19 agosto 2020 e successivamente rinnovato con decreto ministeriale del 1° agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022.

Ambito di applicazione

Il rinnovo dell’efficacia della misura rappresenta un’agevolazione per l’accesso al trattamento di fine servizio-rapporto da parte dei dipendenti pubblici che accedono alla pensione in via anticipata (quota 100/102/103), quindi prima di avere completato la maturazione complessiva del trattamento.

Il rinnovo dell’Accordo è il risultato della volontà espressa dal Tavolo tecnico di coordinamento istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, cui hanno partecipato il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ABI e l’INPS al fine di dare corso alla procedura di rinnovo dell’Accordo Quadro per l’anticipo del TFS-TFR.

Condizioni di accesso all’anticipo agevolato

Il provvedimento prevede che i dipendenti pubblici che accedono alla pensione anticipata possano richiedere a banche e intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, un finanziamento agevolato fino a 45.000 euro, a fronte della quota maturata del loro TFS/TFR.

Specificatamente, la liquidazione della somma avverrà secondo le tempistiche stabilite dalla legge e sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS o dagli altri Enti erogatori abilitati per legge a rilasciare il TFS/TFR.

Tale anticipo è garantito dalla cessione pro solvendo del credito relativo al TFS/TFR, fino al limite dell'importo finanziato, ed è ulteriormente coperto da un fondo di garanzia gestito dall'INPS e contro-garantito dallo Stato.

Requisiti richiesti

Il decreto specifica che l'anticipo agevolato è disponibile per i dipendenti che vanno in pensione con:

  • un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni ovvero 64 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 38 anni (quota 100 e 102);
  • un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (quota 103);
  • pensione anticipata "flessibile" per il biennio 2023-2024, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata.

Durata del rinnovo dell’Accordo

L’efficacia dell'Accordo Quadro è stata rinnovata per un periodo di ventiquattro mesi a partire dall’8 novembre 2024, consentendo al personale avente diritto di continuare a usufruire dell’anticipo agevolato del TFS/TFR fino al 2026, in conformità con le norme applicabili.

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