Anche una struttura di modesta entità porta all'imposizione dell'Irap

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Con la sentenza n. 19688 depositata il 27 settembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'istanza di rimborso dell'Irap presentata da dei professionisti, titolari di una struttura organizzativa “minimale”.

In particolare, la Suprema corte ha aderito alle doglianze della ricorrente amministrazione finanziaria la quale aveva impugnato la sentenza di merito lamentando una violazione di norme di legge, con riferimento alla mancata considerazione che “i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.
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