Anche gli accessori e le pertinenze devono rispettare le distanze

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La Seconda sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 72 depositata il 3 gennaio 2013, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Catania aveva condannato il proprietario di un manufatto ad arretrare quest’ultimo fino alla distanza di 5 metri dal confine col vialetto di proprietà del confinante, in considerazione del mancato rispetto delle distanze legali tra edifici.

La Suprema corte ha spiegato, in particolare, come l’obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine del fondo fosse conseguente alla consistenza della costruzione realizzata a confine; ciò posto, non rilevava l’eventuale funzione pertinenziale del manufatto rispetto alla casa od al giardino.

In conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, quindi, è stato ribadito che “gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica sono soggetti al rispetto della normativa sulle distanze”. Del tutto irrilevante, in tale contesto, che l’opera fosse stata autorizzata dal Comune di competenza.
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