Ammissione temporanea, dalle Dogane istruzioni su yacht e dotazioni di bordo
Pubblicato il 14 aprile 2025
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Con la circolare n. 8/2025, l’Agenzia delle Dogane chiarisce gli effetti del D.lgs. n. 141/2024 sulle procedure doganali della nautica, in particolare per i commercial yacht. La finalità è fornire istruzioni operative aggiornate su ammissione temporanea, manutenzione, riparazione e dotazioni di bordo, senza modificare i principi UE che regolano il regime. Si conferma che, per mantenere il regime sospensivo, l’attività commerciale deve riprendere subito dopo la manutenzione. La circolare integra e rafforza le indicazioni già contenute nelle circolari 14/D e 20/D.
Dlgs 141/2024 e ammissione temporanea: i dubbi del settore nautico
Il Decreto legislativo n. 141/2024 (Riforma doganale), intervenendo sul quadro normativo nazionale in materia doganale, ha suscitato dubbi tra gli operatori del settore nautico circa la sua possibile incidenza sui regimi unionali, in particolare sull’ammissione temporanea. Nonostante il regime sia disciplinato dal diritto doganale dell’Unione Europea e quindi non modificabile da norme nazionali, le disposizioni complementari introdotte dal decreto hanno generato incertezze operative, spingendo le associazioni di categoria a chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Dogane, poi forniti con la circolare n. 8/2025.
Cos’è il regime di ammissione temporanea
Il regime di ammissione temporanea è una procedura doganale prevista dal Regolamento UE 2446/2015 (art. 141) che consente l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell’Unione di beni non unionali, senza il pagamento di dazi o IVA, a condizione che vengano restituiti o riesportati entro un termine prestabilito.
Nel caso dei mezzi di trasporto, come gli yacht, il regime si attiva in modo semplificato: è sufficiente l’ingresso nelle acque territoriali dell’UE (entro 12 miglia dalla costa) per vincolare automaticamente il bene al regime. È comunque possibile, anche se non obbligatorio, presentare una dichiarazione verbale tramite il modulo 71-01 RD, utile a documentare con precisione la data di arrivo, necessaria per il calcolo dei termini di permanenza.
Dogane: differenza tra yacht privati e commerciali
La Circolare n. 8/2025 chiarisce un punto fondamentale sollevato a seguito della riforma normativa: la distinzione tra yacht a uso privato e commercial yacht. Secondo quanto specificato, gli yacht commerciali non possono essere assimilati ai mezzi di trasporto a uso privato, e pertanto sono soggetti a regole diverse, in particolare per quanto riguarda i termini di appuramento del regime di ammissione temporanea, che nel loro caso seguono l’art. 217, lett. b) del Regolamento Delegato UE.
La distinzione è rilevante anche per le attività di manutenzione e riparazione: entrambe le tipologie possono effettuarle in regime sospensivo, ma gli yacht commerciali devono riprendere l’attività economica immediatamente dopo i lavori per continuare a beneficiare del regime. La specificazione dell’Agenzia delle Dogane aiuta così a evitare interpretazioni ambigue e a garantire una gestione coerente e corretta delle procedure doganali.
Dotazioni di bordo estere per imbarcazioni private: procedure doganali
La circolare chiarisce anche le modalità operative per la gestione delle dotazioni di bordo provenienti da Paesi terzi destinate a imbarcazioni private in regime di ammissione temporanea. Tali beni devono inizialmente essere vincolati al regime di transito esterno, da concludere con la presentazione alla dogana di destinazione o presso un destinatario autorizzato, come previsto dagli artt. 215 e 115 RD.
Una volta concluso il transito, la merce può essere vincolata al regime di ammissione temporanea tramite dichiarazione verbale accompagnata dal modulo 71-02 RD, che dovrà essere firmato dal capitano dell’imbarcazione o dal cantiere responsabile della manutenzione. È essenziale che la ricezione venga annotata nelle scritture contabili. Qualora, invece, le lavorazioni a bordo rientrino nel regime di perfezionamento attivo, anche le dotazioni dovranno essere vincolate a quest’ultimo regime, rispettando le regole specifiche in materia.
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