Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi: primo sì alla riforma

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Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi: primo sì alla riforma

Primo via libera alla proposta di legge delega sulla riforma dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nella seduta di ieri, 26 ottobre, la Camera ha licenziato, in prima lettura, il Ddl di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, vale a dire delle imprese che, per le loro dimensioni, rivestono un particolare rilievo economico e sociale.

Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato.

Procedura unica per singole imprese o gruppi

L'intento della riforma è di unificare la disciplina vigente, contemperando le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione.

La proposta di legge in esame si compone di due articoli, il primo dei quali delinea l'oggetto della delega legislativa e la procedura per il suo esercizio mentre il secondo contiene i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Tra questi, viene indicata una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente.

La procedura inizia con l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria da parte del Tribunale (cosiddetta fase giudiziale).

Presupposti di accesso, competenza

Tra le novità, si segnala la modifica di alcuni dei presupposti di accesso alla procedura, che si aggiungono alle prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e allo stato di insolvenza.

Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese si prevede che il numero minimo di dipendenti sia stabilito:

  • in 250 per le imprese singole;
  • in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo.

Il concetto di "grande impresa", in tale contesto, viene legato non al solo numero degli occupati, ma è quantificato anche sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.

Da segnalare che, accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, è stata introdotta l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

La procedura di amministrazione straordinaria viene attribuita alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello.

Procedura: avvio e ammissione

Per quel che concerne l'avvio della procedura, si prevede un termine di 10 giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale - accertati i requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati - provvede alla dichiarazione dello stato di insolvenza e dispone l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria con nomina del giudice delegato.

Con specifico riguardo alla procedura di ammissione, il tribunale, entro 45 giorni, previa acquisizione del parere favorevole del Mise, ammette l'impresa all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario, nominato dal Mise.

Albo Commissari straordinari 

Il tribunale può anche conferire a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria.

Altro punto saliente dell’intervento riguarda l'istituzione, presso il MISE, dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per iscriversi al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza.

Tra i requisiti necessari indicati nei criteri di delega:

  • l'assenza di conflitti di interesse;
  • l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa;
  • l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa;
  • l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi.

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