Amministratore condominio in difesa delle delibere assembleari
Pubblicato il 23 marzo 2017
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L’amministratore di condominio è legittimato a resistere all’impugnazione di una delibera assembleare potendo, poi, la relativa decisione del giudice, gravare sul condominio medesimo, senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea.
L’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra, infatti, tra le attribuzioni proprie dell’amministratore condominiale.
Così, la difesa in giudizio delle delibere impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell’articolo 1131 c.c.
Poteri del condomino dissenziente contro l’amministratore
In detto contesto, il singolo condomino dissenziente, ove non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva e passiva ai sensi dell’articolo 1132 del Codice civile, soggiace alla regola maggioritaria, potendo solamente ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa.
In ogni caso, lo stesso può far valere le proprie doglianze sulla gestione dell’amministratore in sede di rendiconto condominiale, la cui approvazione, però, è anche essa rimessa all’assemblea e non al singolo condomino.
Ne discende che il medesimo, al di fuori dei percorsi legali descritti, non ha facoltà di agire in proprio contro l’amministratore, salvo il caso di revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c., ogni qual volta ritenga la condotta di lui no consona ai propri interessi.
Ciò, infatti, contrasta con la natura collettiva del mandato ex lege che compete all’amministratore.
Amministratore non risponde se omette di comunicare la lite
Sono questi i principi enunciati dalla Cassazione – sentenza n. 7095 depositata il 20 marzo 2017 - nel respingere il ricorso di una condomina nell’ambito di una controversia attivata contro l’amministratore di condominio e nella quale era stato contestato a quest'ultimo, tra gli altri motivi, di aver omesso la comunicazione della pendenza di una lite contro una delibera assembleare.
La Suprema corte ha, in particolare, aderito alle motivazioni rese, sul punto, dal giudice di gravame secondo il quale si trattava di controversia non esorbitante dalle attribuzioni dell’amministratore previste dall’articolo 1131 c.c., per cui l’attrice non poteva dolersi del fatto di non aver potuto manifestare la propria volontà di estraniazione dalla lite.
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