Ambiente di lavoro troppo caldo? Possibile accedere alla CIG

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Ambiente di lavoro troppo caldo? Possibile accedere alla CIG

Con la nota n. 4639 del 2 luglio 2021, l’INL ha ribadito l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, l’Ispettorato ha ricordato che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, è possibile accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

Stress termico, le tutele

In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, l’INL segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.

Condizioni climatiche estreme, ok alla CIG

Per venire incontro ai datori di lavoro e lavoratori, le aziende hanno la possibilità di aderire alla cassa integrazione guadagni. In particolare, il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 ha specificato espressamente che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

Lavorare al caldo, valutazione dei rischi

Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell’edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.

Nello specifico, il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

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