Alternanza scuola-lavoro, opportunità esonero contributivo

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Alternanza scuola-lavoro, opportunità esonero contributivo

L’alternanza scuola-lavoro può divenire un'opportunità di lavoro per i ragazzi - che, dopo una esperienza formativa, possono essere assunti stabilmente – come pure per le imprese interessate ad assumerli a tempo indeterminato - che possono beneficiare di un esonero contributivo, come specificato dalla circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017.

Alternanza scuola-lavoro: di cosa si tratta?

L'alternanza scuola-lavoro è un modello di apprendimento che consente agli studenti della scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso un'impresa o un ente del territorio, ovvero in contesti lavorativi che possono valorizzare le loro aspirazioni.

In buona sostanza, l’alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, coinvolgendo - nella formazione degli studenti - non solo imprese ed aziende, anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali, in qualità di partner educativi della scuola, come chiarisce la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 – “la Buona Scuola”, pubblicata nella G.U., Serie Generale, n.162 del 15 luglio 2015.

Dettagliatamente, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per gli studenti degli ultimi tre anni, per un totale di 400 ore negli istituti tecnici e professionali; 200 ore nei licei, da poter svolgere anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero.

NB: l’estensione delle attività di alternanza anche ai licei rappresenta un unicum nel panorama europeo in quanto, addirittura in Germania, “patria” del sistema duale, le esperienze scuola-lavoro sono previste come obbligatorie solo negli istituti tecnici e professionali.

Caratteristiche dell’alternanza scuola-lavoro

Come anticipato, quando si parla di alternanza scuola–lavoro si fa riferimento ad un modello di apprendimento inserito in un percorso scolastico che, quindi, non va confuso con altre esperienze di tipo formativo, quali il tirocinio e lo svolgimento di un periodo di lavoro in apprendistato.

In particolare, mentre il tirocinio rappresenta un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che in alcun modo si configura come un rapporto di lavoro subordinato e non è obbligatorio, l’alternanza scuola-lavoro è un percorso strutturato, dotato di obbligatorietà, in quanto parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Al tempo stesso, l’alternanza scuola-lavoro si distingue anche dall’apprendistato, poichè si configura come progetto formativo, non già come rapporto di lavoro. L’apprendistato, infatti, nonostante la presenza di un piano formativo come parte integrante del contratto di lavoro, presuppone l’instaurazione d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

NB: diversamente dal tirocinio e dall’apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TIROCINIO

APPRENDISTATO

Modello di apprendimento basato sulla commistione tra formazione teorica e formazione pratica in contesto di lavoro.

Periodo di orientamento e formazione finalizzato ad avvicinare un giovane al mondo del lavoro.

Rapporto di lavoro subordinato che richiede come elemento fondamentale un piano formativo finalizzato a fornire il lavoratore delle competenze necessarie per svolgere una determinata professione.

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 configura come obbligatoria tale esperienza per gli studenti; ogni istituto scolastico disciplina concretamente lo svolgimento di tale esperienza.

La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell'azione formativa.

L'articolo 42 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015) contiene la disciplina generale riguardante tutte le tipologie di apprendistato.

Adempimenti 1. Imprese, enti, professionisti

Le imprese, gli enti e i professionisti che intendono ospitare in alternanza scuola–lavoro studenti della scuola di secondo grado, sono tenuti in primo luogo ad iscriversi, attraverso una procedura interamente online, all’apposito Registro per l'alternanza scuola-lavoro (l'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti i soggetti già presenti nel Registro Imprese).

Dopo tale passaggio, l'impresa risulterà visibile nel Registro nazionale per l’alternanza scuola - lavoro, non appena ricevuta sulla propria casella PEC la conferma di iscrizione.

A seguito di tale formalizzazione, spetterà all’azienda garantire la presenza costante di un tutor, (che può essere anche un soggetto esterno all’azienda) che abbia le competenze professionali e di affiancamento formativo per accompagnare gli studenti in azienda.

Aspetti economici

Guardando agli oneri economici spettanti all’azienda, ad essa spettano i costi che riguardano il tutor incaricato, così come quelli riguardanti la formazione specifica sulla sicurezza.

Non sono invece a carico dell’azienda i costi legati ai trasporti degli studenti dalla scuola all’azienda, i costi per il vitto e l’eventuale alloggio, i costi per la copertura assicurativa INAIL e quelli relativi alla polizza per la responsabilità civile verso terzi che competono alla scuola.

NB: non instaurandosi alcun rapporto di lavoro, la configurazione giuridica dello studente in alternanza, nel momento in cui entra in azienda, è equiparata a quella del lavoratore esclusivamente dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108), il quale specifica che il datore di lavoro è tenuto a garantire le misure di prevenzione e protezione a chiunque si trovi in azienda, al di fuori della formalizzazione del rapporto di lavoro.

Adempimenti 2. Istituti scolastici

Al fine di avviare percorsi in alternanza scuola–lavoro, il dirigente scolastico individua nel sito del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, tra tutti i soggetti disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, quelli adatti ai propri studenti, coerentemente con il piano di studi.

Successivamente progetta, insieme con il soggetto ospitante, il percorso da realizzare e stipula una apposita convenzione con l’impresa oppure l’ente pubblico o privato individuato. Ulteriormente, redige, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sui soggetti coinvolti.

Adempimenti dei datori di lavoro

Adempimenti del Dirigente scolastico

Iscrizione nel Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Individuazione dei soggetti ospitanti all’interno del Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Garanzia della presenza di un tutor.

Stipula di apposita convenzione con l’ente individuato.

Progettazione del percorso di alternanza insieme all’istituto.

Progettazione del percorso di alternanza insieme all’ente individuato.

Assolvimento degli oneri relativi al compenso del tutor e agli aspetti di salute e sicurezza degli studenti.

Redazione di una scheda di valutazione dei soggetti coinvolti.

Incentivi per le imprese

La Legge di Stabilità per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, GU n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57), riconosce fino a 3.250 € annui di sgravio, per un massimo di 36 mesi, per le imprese che decidono di assumere con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato giovani precedentemente coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro della durata di almeno 120 ore presso la stessa azienda.

Recentemente, con la circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017 sono state chiarite le modalità di accesso al beneficio contributivo in questione, come previsto dalla citata Legge di Stabilità, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

La circolare precisa, altresì, che dal giorno 11 luglio risulta attivo il servizio online per richiedere l'esonero contributivo ivi menzionato.

Agevolazione contributiva

L’agevolazione contributiva spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente:

  • ad almeno il 30% delle ore di alternanza;

  • al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, G.U. n. 257 del 4 novembre 2005 (Suppl. Ordinario n. 175);

  • al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella G. U. n. 86 dell’11 aprile 2008;

  • al 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, al 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

NB: l’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato:

  • per la qualifica e il diploma professionale;

  • per il diploma di istruzione secondaria superiore;

  • per il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Misura dell’esonero contributivo

Le risorse economiche destinate all’esonero contributivo sono riconosciute nelle seguenti misure:

 

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;

  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;

  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;

  • 84 milioni di euro per l’anno 2020;

  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;

  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022

 

Per ogni singola impresa l’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.250 euro annui.

Ulteriormente, la durata del beneficio è pari a trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

Procedura per l'ottenimento dell’esonero contributivo

Per farsi riconoscere l'agevolazione, spiega ancora la circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017, il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo e prenotare le risorse, fornendo puntualmente le seguenti informazioni:

 

  • il lavoratore che intende assumere o che ha assunto;

  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

  • l’aliquota contributiva datoriale;

  • la tipologia oraria e l’eventuale percentuale.

 

La circolare specifica che la concessione del beneficio verrà assicurata in via prioritaria ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni.

Di conseguenza, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Viceversa, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Ricevuto il riscontro positivo, dall’Inps, della prenotazione delle risorse, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, dovrà confermare la richiesta dell’agevolazione mediante compilazione di apposito modulo di conferma (per poter confermare la richiesta è necessario che il datore di lavoro abbia, nel frattempo, proceduto all’assunzione effettiva del lavoratore).

Da ultimo, i datori di lavoro potranno fruire dell’agevolazione preventivamente autorizzata dalle procedure telematiche mediante conguaglio a partire da luglio 2017.

NB: al di là dei benefici collegati all’esonero contributivo, nel medio-lungo periodo l’alternanza permette di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, alle imprese di risparmiare sia sui costi di ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo assunti.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge del 13 luglio 2015, n. 107

Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232

Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

Circolare Inps del 10 luglio 2017, n. 109

 

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