Alluvione regione Marche, domande Cig
Pubblicato il 27 settembre 2022
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Fornite dall’Inps, con messaggio n. 3498 del 26 settembre, istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande Cig per le aziende marchigiane danneggiate dall’alluvione del 15 e 16 settembre scorsi.
Istruzioni operative, causale EONE
Le aziende interessate devono presentare domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi - crolli – alluvioni” che, disciplinata dall’articolo 8 del D.M. n. 95442/ 2016, rientra tra quelle definite con la sigla EONE, vale a dire Eventi Oggettivamente Non Evitabili.
I datori di lavoro interessati, adempimenti
Per le domande presentate con causali EONE sono previsti i seguenti adempimenti:
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, come disposto dall’art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- l’obbligo dell’informativa sindacale non è preventivo, essendo sufficiente indicare il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione stessa; le imprese del settore edile e lapideo, peraltro, non sono tenute ad effettuarla se non per le richieste riferite oltre le tredici settimane consecutive;
- data l’eccezionalità dell’evento meteorologico nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, e in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa in tale ambito territoriale non devono dimostrare gli effetti dell’evento sull’attività produttiva.
Aziende che non hanno ripreso l’attività lavorativa
Per i datori di lavoro che non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dell’alluvione per impraticabilità dei locali, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria è presentata con la diversa causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, anch’essa riferibile alla sigla EONE.
Per tale tipologia di richiesta Cig, i datori di lavoro possono allegare il verbale delle Autorità competenti che accerti detta impraticabilità o autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.
La mancanza di qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro, peraltro, non determina la reiezione dell’istanza ma l’attivazione del supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.
La ripresa dell’attività lavorativa
Riguardo il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro possono indicare una data basata su ragionevoli previsioni; se tale data non possa essere rispettata per motivate ragioni, l’azienda può chiedere una proroga del trattamento in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.
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