Aliquote Iva ridotte, dal 2025 la riforma UE
Pubblicato il 07 aprile 2022
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 2022/542 del Consiglio recante modifiche delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Riforma Ue delle aliquote Iva, finalità ed entrata in vigore
Con tale pubblicazione ufficiale, la riforma europea delle aliquote Iva diventa effettiva.
L’obiettivo della Direttiva 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 è quello di adeguare il sistema comunitario delle aliquote Iva alle mutate condizioni del quadro giuridico ed economico, tenendo conto del fatto che, dopo l'abbandono definitivo del progetto di tassazione all'origine degli scambi tra imprese, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione.
Le novità si applicheranno dal 1° gennaio 2025. Pertanto, gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare le proprie aliquote, in particolare quelle ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano europeo.
E’ stata, infatti, emendata la Direttiva 2006/112/CE; perciò, entro la fine del 2024, ciascuno Stato membro dovrà adottare le disposizioni necessarie al fine del recepimento della nuova Direttiva Ue.
La revisione delle aliquote Iva si concluderà nel 2031, quando cesseranno di applicarsi le deroghe concesse agli Stati membri di mantenere le imposizioni ridotte previste dalle normative nazionali alla data del 1° gennaio 2021.
Riforma aliquote Iva, le novità
Per garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione delle aliquote Iva, nel rispetto di alcuni vincoli, il Legislatore comunitario ha previsto la possibilità per ciascuno Stato di applicare:
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un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%;
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una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%;
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una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte.
Si è voluto fissare il principio generale di riconoscere agli Stati una più ampia flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte, fermo restando che la previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Attualmente, infatti, esistono varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori giustificate da motivi geografici, sociali e così via.
Questa sorta di “regime temporaneo” di deroga alle regole previsto dall’attuale Direttiva 2006/112/CE è destinato ad avere vita al massimo fino al 1° gennaio 2032 e, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo.
Così, per garantire la parità di trattamento tra gli Stati, si è voluto riconoscere la possibilità a tutti gli Stati membri di applicare in via opzionale aliquote ridotte agli stessi beni e servizi cui sono applicabili tali aliquote in altri Stati membri e alle stesse condizioni.
Riguardo alle nuove condizioni fissate dalla Direttiva 2022/542, sarà possibile prevedere l’aliquota inferiore al 5% o la cosiddetta “aliquota zero” solamente per le cessioni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’Allegato III della Direttiva 2006/112/Ce, scelte dagli Stati membri tra le cessioni o prestazioni destinate “a coprire esigenze di base”.
Per rispettare tale limite, gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano le aliquote inferiori per più di sette punti dell’Allegato III della direttiva, dovranno ridurre l’agevolazione ad un massimo di sette punti entro il 1° gennaio 2032.
Inoltre, varie altre deroghe consentono attualmente a determinati Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% a beni e servizi non elencati nell’Allegato III. Sarà prevista l’opzione, per tutti gli Stati, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12% in altri Stati membri e alle stesse condizioni.
Aliquote ridotte, nuovo paniere di beni
La minore applicazione delle aliquote ridotte solo a certi beni o servizi ha anche il fine di eliminare alcuni trattamenti preferenziali per i beni dannosi per l'ambiente.
Infatti, viene riscritto l'articolo 98 della Direttiva Iva sulle aliquote ridotte e viene sostituito con un nuovo articolo che fa riferimento ad una nuova tabella con l’elenco dei beni soggetti alle minori aliquote, ossia, l'allegato III della Direttiva 2006/112/CE che viene modificato.
A seguito delle novità della Direttiva 2022/542 vengono fatte rientrare nell’elenco dei beni e servizi assoggettabili alle aliquote ridotte, anche alcune voci nuove quali: i pannelli solari, le biciclette (anche elettriche), gli equini vivi, l'abbigliamento e le calzature per bambini, le prestazioni di assistenza legale ai lavoratori ed ai meno abbienti, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento.
Nello specifico, si vuole dare un vero e proprio contributo alla cosiddetta transizione ecologica, incentivando dal punto di vista della tassazione Iva le fonti di energia pulita e penalizzando le altre.
Infine, un altro elemento rilevante da considerare è l’introduzione di un regime Iva “agevolato” da adottare in situazioni di eccezionale emergenza, dato che l’esperienza legata al Covid-19 ha evidenziato la carenza, nel quadro europeo, di norme che consentissero agli Stati membri di adottare delle misure straordinarie in tempi rapidi.
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