Aliquote di accisa su carburanti e birra dal 2023
Pubblicato il 11 gennaio 2023
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L’Agenzia delle Dogane interviene per rendere note le aliquote di accisa da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023 su determinati prodotti, a seguito del termine dell’effetto delle disposizioni temporanee vigenti nel 2022.
Infatti nell’anno appena trascorso sono state numerose le misure adottate sulle accise sui carburanti, ma dal 1° gennaio 2023 si torna al pregresso e la circolare n. 1/D del 10 gennaio 2023 illustra i vari regimi applicabili a diversi prodotti di consumo.
Carburanti
Con vari provvedimenti sono state rideterminate fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa previste dall’Allegato I annesso al D.lgs. n. 504/95 (TUA) su taluni prodotti energetici usati come carburanti.
Ma dal 1° gennaio 2023 gli importi da applicare sui prodotti immessi in consumo sono:
- benzina, euro 728,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante, euro 617,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, euro 267,77 per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione, euro 0,00331 per metro cubo.
Settore della birra
Anche per i birrifici, nel 2022, sono state decise riduzioni di accisa, in particolare per quelli aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
Però dal 1° gennaio 2023 le imposte sono le seguenti:
- aliquota normale di accisa sulla birra (Allegato I annesso al D.lgs. n. 504/1995) pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
- aliquota ridotta del 40 per cento per la birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri;
- aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato per la birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
Imposte di consumo su manufatti e bevande edulcorate: differite al 2024
La legge di bilancio 2023 ha spostato l’entrata in vigore al 2024 dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI, e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, denominate bevande edulcorate.
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