Albo dei gestori delle crisi d’impresa, indicazioni su come iscriversi
Pubblicato il 23 gennaio 2023
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La Direzione Generale degli Affari Interni del ministero della Giustizia ha pubblicato una circolare, datata 19 gennaio 2023, contenente istruzioni relative alle modalità di iscrizione all’Albo dei gestori delle crisi d’impresa.
Si tratta dell’albo istituito presso il Ministero della Giustizia riguardante i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell’autorità giudiziaria, le funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vale a dire le funzioni di:
- curatore;
- commissario giudiziale;
- commissario liquidatore.
Albo curatori, commissari, liquidatori: requisiti di iscrizione
Il predetto albo, si rammenta, è stato istituito dal Decreto legislativo n. 14/2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, dove sono individuati i soggetti che possono ottenere l’iscrizione, ossia:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Gli altri requisiti necessari all’iscrizione consistono nella formazione e nell’onorabilità.
I predetti requisiti sono stati ulteriormente specificati nel Decreto ministeriale n. 75/2022 “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo" mentre è stata la Scuola Superiore della Magistratura ad adottare delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tale complessiva disciplina - viene precisato nelle premesse della circolare - ha dato luogo, in occasione dell’avvio delle operazioni straordinarie di primo popolamento dell’albo, ad alcuni dubbi interpretativi.
Dubbi, appunto, sui quali la circolare intende fare chiarezza, "anche al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’attività di presentazione delle domande da parte degli interessati".
Iscrizione, i chiarimenti contenuti nella circolare
Nel provvedimento, sono forniti ragguagli per quel che concerne:
- requisiti di iscrizione all’albo;
- obblighi formativi;
- requisito alternativo ai fini del primo popolamento;
- modalità di documentazione dei requisiti.
Formazione: enti erogatori, durata, oggetto, aggiornamento
Con specifico riferimento ai corsi di formazione iniziale, utili all’iscrizione, la circolare fornisce particolari indicazioni su enti erogatori, durata e oggetto della formazione iniziale, tirocinio semestrale, aggiornamento biennale.
Tra gli altri chiarimenti, è precisato che:
- ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario che l’interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da camera di commercio, dal segretariato sociale o dagli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei notai;
- la durata minima dei corsi, per i professionisti iscritti agli Ordini professionali è di 40 ore, mentre per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative è di 200 ore;
- la formazione iniziale valida ai fini dell’iscrizione è esclusivamente quella conforme alle linee guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, nella versione attualmente vigente del 7 novembre 2019;
- tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi;
- l’aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle università, anche direttamente dagli ordini professionali interessati, senza necessità di apposita convenzione con le università.
Per quel che concerne il requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo - i cui termini, si rammenta, scadono il prossimo 31 marzo 2023 - viene precisato che il periodo utile per considerare gli incarichi e l'esperienza del soggetto richiedente va inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.
A seguire, alcune indicazioni in tema di modalità di documentazione dei requisiti: mentre i corsi di formazione - sia iniziale che di aggiornamento professionale - e il tirocinio possono essere indifferentemente comprovati con apposita certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva, al contrario, gli atti giudiziari di nomina devono essere necessariamente comprovati mediante copia conforme all’originale.
Domande di iscrizione al via dal 5 gennaio 2023
Si ricorda che a seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi autorizzati, con le specifiche Tecniche di funzionamento del predetto albo, è possibile presentare domanda di iscrizione tramite l'apposito portale “Albo dei gestori della crisi di impresa” a far data dal 5 gennaio 2023.
A tal fine, occorre provvedere al versamento di un contributo di 150 euro, da effettuare tramite bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma con causale “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.
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