Albo gestori crisi d'impresa: pubblicate le regole sulle modalità di iscrizione

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Albo gestori crisi d'impresa: pubblicate le regole sulle modalità di iscrizione

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, contenente il regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del Decreto legislativo n. 14/2019, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tratta del decreto ministeriale attuativo di disciplina delle modalità di iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi.

Albo dei soggetti incaricati alla gestione della crisi: chi può iscriversi?

Al predetto Albo - si rammenta - possono iscriversi:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tali soggetti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione espressamente richiesti.

In particolare, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di formazione è di 40 ore.  

Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti che documentino di essere stati nominati, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352 (costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto).

Tenuta e aggiornamento dell'albo

L'Albo - istituito presso il ministero della Giustizia - è articolato in due sezioni:

  • sezione ordinaria;
  • sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI).

L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

Lo stesso è tenuto con modalità informatiche ed inserito in uno spazio dedicato del sito internet del ministero della Giustizia.

Esso è, inoltre, suddiviso in due parti:

  • una parte pubblica, dove sono inseriti i dati identificativi e l'indirizzo PEC dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza;
  • una parte riservata, dove sono inserite le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio.

Domande di iscrizione all'Albo

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

La domanda di iscrizione - compilata secondo il modello approvato dal direttore generale degli affari interni del ministero della Giustizia - dovrà peraltro contenere:

  • la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale si richiede l'iscrizione;
  • nei casi in cui si tratti di professionisti, la certificazione attestante: l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione, di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza e di essere in regola con i crediti formativi professionali;
  • per i non professionisti, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale.

La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati richiesti, in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche che verranno stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del ministero della Giustizia da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Secondo quanto si apprende dal decreto, il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per una sola volta, può essere richiesta l'integrazione della domanda o dei suoi allegati e ciò entro 30 giorni dal suo ricevimento.  

Contributo per iscrizione e mantenimento nell'albo

Per l'iscrizione all'albo è richiesto un contributo di 150 euro mentre per il mantenimento nello stesso è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di 50 euro.

Il Decreto ministeriale n. 75/2022 risulterà vigente a partire dal 6 luglio 2022.

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