Al condono basta la prima rata

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La Ctp di Milano (sentenza n. 27/24/2008) e la Ctr del Lazio (sentenza n. 119/60/08) hanno stabilito che in caso di condono, ex art. 9 bis L. 289/2002, relativo agli omessi e/o tardivi versamenti è legittimo a condizione che si tratti di versamento rateale e che la prima rata sia stata versata. Le Commissioni giustificano tale decisione col fatto che non esiste una norma che stabilisca il contrario, mentre la regola generale che ritiene che la definizione sia perfezionata con il pagamento della prima rata.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Al condono basta la prima rata – Fuoco

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