Aiuto a fondo perduto, fuori dal calcolo il contributo 2020

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Aiuto a fondo perduto, fuori dal calcolo il contributo 2020

A pochi giorni dalla scadenza dell’invio dell’istanza (prevista per il prossimo 28 maggio), arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto targato D.L. “Sostegni”. Con la recente circolare 5/E/2021, infatti, l’Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti interpretativi in materia. In primo luogo, si forniscono alcune precisazioni riguardo l’ambito soggettivo: la fruizione del beneficio è consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza covid-19 (31 gennaio 2020), così come ai promotori finanziari.

Viene, poi, precisato che restano esclusi dai parametri di calcolo del decreto “Sostegni” tutte le misure agevolative erogate lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza covid-19 (si tratta, ad esempio, del bonus locazioni, del tax credit adeguamento ambienti di lavoro e del credito d'imposta per sanificazione e acquisto di DPI), ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate. Queste ultime, infatti, non risultano incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, viene chiarito che – ai fini del calcolo del contributo occorre considerare esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Per il contributo ai distributori di carburanti, invece, nel documento di prassi viene ribadito che - ai fini del calcolo delle soglie previste - è necessario far riferimento alla nozione di “ricavi” determinata secondo l'articolo 18, comma 10, del DPR 600/1973 (in pratica, ai fini della determinazione della soglia per l'accesso al contributo, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore).

Da ultimo,  un importante chiarimento per i contribuenti forfettari. Detti soggetti non devono considerare il contributo di cui al D.L. Sostegni, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della “soglia” dei compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza nel regime fiscale agevolato. Discorso analogo vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

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