Per il contributo del DL “Sostegni” arrivano i chiarimenti del Fisco

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Per il contributo del DL “Sostegni” arrivano i chiarimenti del Fisco

A pochi giorni dalla scadenza dell’invio dell’istanza (prevista per il prossimo 28 maggio), arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto targato D.L. “Sostegni”. Per chi deve ancora predisporre ed inviare l’istanza resta, quindi, poco tempo per gli ultimi controlli. Gli operatori, quindi, dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione dell’istanza in quanto le scelte fatte in sede di presentazione della domanda ed ottenimento del beneficio potranno avere effetti anche sul beneficio previsto dal cd. “Sostegni-bis”. Il contributo, lo si ricorda, viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019. Con la recente circolare 5/E/2021, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia.

Ambito soggettivo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto, in generale, dai soggetti (residenti o stabiliti in Italia) titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. In particolare, detto contributo a fondo perduto spetta:

  • ai titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 32 del Tuir);
  • a imprese e lavoratori autonomi rispettivamente con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019 (in caso di soggetti con periodo d’imposta solare).

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Di converso, il contributo a fondo perduto “non” spetta:

  • ai soggetti che hanno “attivato” la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni”), con la sola eccezione degli “eredi” che hanno attivato partita Iva “successivamente” a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto. Quindi, ai fini della presentazione della domanda, quale primo step, occorre verificato lo stato della partita Iva al 23 marzo 2021;
  • ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021;
  • agli enti pubblici, di cui all’articolo 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

Ciò premesso, nell’ambito della circolare 5/E/2021 l’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue.

Imprese in liquidazione volontaria

la fruizione del beneficio è consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza covid-19 (31 gennaio 2020), purché «non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)», come disposto nel framework temporaneo.

Come già indicato nella circolare n. 22/E/2020, è necessario far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio 2019 -31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo solare). Ai fini del calo del fatturato, il fatturato medio del 2020 si dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Promotori finanziari

Non rientrando nella categoria degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR, i promotori finanziari possono fruire contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020

Una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell’articolo 162-bis del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e, conseguentemente, non può fruire del contributo di cui al decreto “Sostegni”, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

 

Impresa derivante da una trasformazione impropria

Stante i chiarimenti delle circolari 15/E e 22/E del 2020 viene ribadito che:

  • il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della “trasformazione” può fruire del beneficio in esame;
  • la soglia di accesso al contributo si determina facendo riferimento all’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
  • per il calcolo della riduzione del fatturato in contribuente occorre confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 -- aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata.

 

Requisito del fatturato

Il primo requisito per accedere al contributo è quello relativo al “limite” di fatturato/compenso, ossia l’aver conseguito, nell’anno 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Per le società con periodo d’imposta “non solare”, occorre comunque fare riferimento al periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 23 marzo 2021. La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione.

Se il soggetto svolge “più attività”, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. Inoltre, per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. Nel caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

 Requisiti di accesso al contributo

Per ottenere l’erogazione del contributo è necessaria la presenza di uno dei seguenti requisiti:

  1. l’importo della media mensile del fatturato/corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto alla media mensile del fatturato/corrispettivi relativi all’anno 2019;  
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; per detti soggetti, non si considera l’ammontare del fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In pratica, va conteggiato il fatturato ed i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, una delle novità del decreto "Sostegni" rispetto ai precedenti contributi concerne la nozione di «ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi». Tale ammontare si determina dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.

Restano, invece, fermi rispetto ai contributi previgenti:

  • le modalità di individuazione del momento in cui si considerano rilevanti le operazioni di cessione di beni o le prestazioni di servizi al fine di determinare la predetta riduzione del fatturato;
  • il calcolo semplificato del contributo per i «soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019» che, infatti, possono non tener conto della riduzione di fatturato.

A differenza del contributo ex articolo 25 del D.L.n.34/2020 - il quale prevedeva la possibilità di fruire dell’agevolazione, senza operare la verifica del calo di fatturato  per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da covid - la formulazione del contributo di cui al D.L. “Sostegni” non contiene detta locuzione. Pertanto, detti soggetti determinano il contributo sulla base delle “ordinarie” modalità di fruizione.

Contributi 2020 fuori dal calcolo per l’accesso 

Come espressamente previsto dalla circolare 5/E/2021, i contributi a fondo perduto erogati nel 2020 (come ad esempio quelli previsti dai decreti cd. “Ristori”), ai fini del nuovo contributo di cui al D.L. “Sostegni”:

  • non concorrono alla determinazione della soglia dei “ricavi”;
  • non si considerano ai fini del calcolo della “riduzione” del fatturato medio;
  • non sono da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Esclusi dai parametri di calcolo – per le medesime ragioni - anche tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia covid-19 (quali, ad esempio, il bonus affitto, il tax credit adeguamento ambienti di lavoro ed il credito d'imposta per sanificazione e acquisto di DPI).

Ulteriore chiarimento hanno riguardato i soggetti che adottano il regime cd. ”forfetario”. Detti soggetti, in particolare, non devono considerare il contributo a fondo perduto di cui al D.L. "Sostegni", né quelli precedenti, ai fini della determinazione della “soglia” di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza nel regime fiscale agevolato. Secondo l’Agenzia, quindi, seppur trattasi di agevolazioni destinate a ristorare i fruitori della riduzione del fatturato subita, non rilevano ai fini della soglia dei 65.000 di cui al comma 54 dell’articolo 1 della L. 190/2014. Analoga considerazione viene fatta per la “verifica” dei limiti di ricavi riguardanti  la tenuta della contabilità semplificata di cui all’articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973.

Calcolo del calo di fatturato

Per la determinazione dei due importi della “media mensile” relativa agli anni 2019 e 2020 occorre calcolare l’ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni. A tal fine, precisa l’Agenzia, restano immutate le semplificazioni già previste nella circolare n. 15/E del 2020, ossia che:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 DPR 633/1972) con data gennaio 2020 e 2021;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel periodo;
  • per i commercianti al dettaglio che applicano la “ventilazione” dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al “lordo” dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Più in generale la circolare n. 5/2021, riferita al contributo ex D.L. 41/2021, precisa che rimangono applicabili i chiarimenti già forniti in relazione ai precedenti contributi a fondo perduto. Inoltre, come precisato con la circolare n. 22/E/2020 (par. 3.4), ai fini del calcolo della riduzione di fatturato, sono da considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” (o i corrispettivi) del periodo di riferimento purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa (o compensi) ovvero siano rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Regime forfettario

Come ribadito nella circolare 5/E/2021, ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato e corrispettivi, i soggetti che adottano il regime “forfetario” devono fare riferimento ai quadri da «LM 22 a 27, colonna 3».

In particolare, è necessario far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che:

  • per le fatture “immediate” ed i corrispettivi, corrisponde rispettivamente alla data della fattura (fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e alla data del corrispettivo giornaliero;
  • per la fattura “differita”, corrisponde alla data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Regime di Iva per cassa

Laddove un soggetto abbia fruito nel periodo d’imposta 2019 del regime Iva per cassa (art. 32-bis del D.L: 83/2012) ed applicato il regime ordinario nel corso del 2020, ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, tenuto conto del regime IVA applicato in ciascun anno, resta valido quanto affermato nella circolare 15/E/2020, ossia che ai fini della riduzione del fatturato, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione.

Rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto

In presenza di somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni di cui all’articolo 15, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972, restano applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020.

In particolare, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, “non” risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo e, pertanto, “non” risultano incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi.

Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (circolare n. 58/E/2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 642/1972.

Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d’impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono del cd. regime forfetario.

In coerenza con tale conclusione devono essere, altresì, incluse nel fatturato le somme di cui all’articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 relative alla cessione di beni «per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva» (si pensi, ad esempio, alla cessione di un’autovettura la cui IVA sull’acquisto è stata detratta al 40 per cento).

Contributo integrativo alle casse di previdenza private

Ai fini della individuazione dell’ammontare del fatturato/corrispettivi, occorre tener conto anche del contributo “integrativo“ alle casse di previdenza private (ad es. cassa di previdenza dei commercialisti) addebitato in fattura al committente. Si tratta di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, e che, pertanto, risultano incluse nella nozione di fatturato. Diversamente, dette somme non rilevano ai fini del limite di accesso al contributo.

Indennità di maternità

Le somme relative l’indennità di maternità - anche se oggetto in via volontaria di fatturazione - non sono da includere nella nozione di “fatturato” e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

Estromissione/assegnazione ai soci di immobile

Escluse dal concetto di “fatturato” le assegnazioni di immobili ai soci. L’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, “nell’ambito dei rapporti tra soci e società”, ad una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa.

Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni “non” sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato. Anche se le operazioni in esame risultano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’Iva, gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa  restano fuori dal concetto di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”.

Somme incassate per cessione di terreni e annessi fabbricati rurali

Ai fini della individuazione del fatturato/corrispettivi occorre tener conto anche delle somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura, in quanto trattasi di operazione fuori campo IVA (articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/72). Come precisato già nella circolare 22/E/2020, seppur dette somme non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenersi incluse nella nozione di fatturato del decreto sostegni (risposta all'interpello n. 350/E/2020), generando altri componenti di reddito.

Operazioni realizzate da agenzie di viaggi e tour operator

Per quanto concerne le agenzie di viaggi e tour operator, analogamente a quanto chiarito nelle circolari nn. 15/E e 22/E del 2020, la verifica richiesta viene eseguita considerando quale momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dall’articolo 74-ter, comma 7, del D.P.R. 633/1972 il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente sia nel 2019 che  nel 2020.

In particolare, in base alla norma del D.L. 41/2021, occorre valorizzare la data di effettuazione dell’ operazione che, per le agenzie di viaggio e turismo, va individuata in base all’articolo 1, comma 6, del D.M. n. 340/99, il quale stabilisce quanto segue: «Le operazioni, di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore».  Tale data rappresenta il momento impositivo in cui sorge l’obbligo di emettere fattura. Non rileva, dunque, il fatto che, in base all’articolo 5 del D.M. n. 340/99, l’annotazione possa essere eseguita «entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche».

La misura del contributo

Come disposto dal decreto “Sostegni” l’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla “differenza” tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;  
  • 50%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano i 400 mila euro ma non 1 milioni di euro;
  • 30%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano 1 milione euro ma non 5 milioni di euro;
  • 20%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano 5 milione euro ma non 10 milioni di euro;

Il contributo è, in ogni caso (compresi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro alle persone fisiche e a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche, fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nella disposizione in esame. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Intervenendo sul punto, la circolare 5/E/2021 ha chiarito che - analogamente a quanto specificato con la circolare 22/E/2020 (emanata per il contributo ex art. 25 del D.L.34/2020) -  gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi “i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. Tali chiarimenti sono estendibili anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche.  Per quanto riguarda, poi, il contributo ai distributori di carburante, nel documento di prassi viene ribadito che - ai fini del calcolo delle soglie previste - è necessario far riferimento alla nozione di “ricavi” determinata secondo l'articolo 18, comma 10, del DPR 600/1973 (in pratica, ai fini della determinazione della soglia per l'accesso al contributo, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore).

Le modalità di erogazione del contributo

Con il decreto “Sostegni” prevista una nuova modalità di erogazione. Come noto, il richiedente potrà “scegliere” di farsi erogare il contributo a fondo perduto spettante mediante:

accredito su c/c bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se beneficiario persona fisica);

• riconoscimento di un “credito d’imposta” di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite F24.

La scelta della modalità di erogazione è “irrevocabile”, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante la presentazione (esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate) del modello F24. Per l’utilizzo in compensazione è stato istituito il codice tributo “6941” (risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021).

Alle compensazioni del credito d’imposta “non” si applicano i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro;
  • ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000;
  • ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili (articolo 1, comma 53, della L. 244/2007).

Il credito d’imposta riconosciuto “non” può essere ceduto ad altri soggetti.

 Si osserva, da ultimo, che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza può essere “modificata” dal soggetto richiedente solo fino al momento del riconoscimento del contributo; successivamente, il richiedente non può in alcun modo modificare tale scelta.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo in esame mediante la presentazione – esclusivamente in via telematica - di una apposita istanza entro il prossimo il 28 maggio 2021.  

L’istanza deve contenere, in primis, i dati del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto). Nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale di quest’ultimo.

Gli altri dati da riportare sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019; in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero. Il soggetto deve inoltre indicare nell’istanza se ha attivato la partita Iva successivamente al 31.12.2018.

Relativamente alle modalità di erogazione del contributo, il richiedente deve operare la scelta “barrando” alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Nel caso di opzione relativa all’accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo.

L’Iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale. Attenzione a verificare la correttezza dell’Iban prima di inviare l’istanza nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto corrente, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di invio dell’istanza è possibile utilizzare:  

  • un apposito software di compilazione e l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline; mediante questo canale sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;
  • una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”; con  tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Si rammenta che - per predisporre e trasmettere l’istanza - il richiedente può avvalersi anche di un “intermediario”, purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del cassetto fiscale ovvero del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di dette deleghe, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto. In questo caso, l’intermediario - oltre a indicare il suo codice fiscale - dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della specifica delega.

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori ecc..). Se i controlli formali hanno esito “negativo”, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Diversamente, se i controlli formali hanno esito “positivo”, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza.   

Se, una volta inviata l’istanza, ci si accorge di aver commesso un “errore”, è possibile trasmettere una istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solo fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.

Quadro Normativo

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