AIDC. Trattamento fiscale dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali

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AIDC. Trattamento fiscale dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali

Le differenze di trattamento fiscale per il caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da una persona fisica non imprenditore sono state affrontate dall’AIDC con norma di comportamento n. 216 contenente la seguente massima:

“In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a società fiduciarie autorizzate da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni”.

Il documento ricorda come con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria sorge la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966, si definiscono società fiduciarie “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”.

Quali sono gli effetti? Anche con il supporto della giurisprudenza, è stato affermato come la società fiduciaria sia, quasi fittiziamente, la proprietaria “formale” delle partecipazioni, mentre il fiduciante, pur avendo la formale intestazione del bene, rimane il proprietario “sostanziale “, con la conseguenza che ne può disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte della fiduciaria.

Ciò è confortato dall’obbligo in capo alle società fiduciarie di comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi.

Dunque, si è di fronte al principio di prevalenza della sostanza (fiduciante) sulla forma (società fiduciaria intestataria), condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (circolare 28/E/2008). Questo implica le seguenti considerazioni.

Trattamento dei dividendi

Per il principio della prevalenza sostanziale suddetto, per quanto attiene all’imposizione diretta, i dividendi sono soggetti alle regole previste dagli artt. 44-47 del TUIR in capo al fiduciante; se dovute, eventuali ritenute alla fonte sono applicabili dalla società distributrice residente in Italia, in base alle caratteristiche del fiduciante.

Invece, nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla fiduciaria.

Cessioni a terzi

Atra questione è quella della cessione a terzi da parte di fiduciante persona fisica non imprenditore: qui trovano applicazione le norme sui redditi diversi e, per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il riferimento è al costo sostenuto dal fiduciante per la sottoscrizione o acquisto della partecipazione. Quindi, non rileva il valore della partecipazione alla data di conferimento del mandato fiduciario.

Rideterminazione del valore fiscale: compete al fiduciante

Ancora, spetta al fiduciante la possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni in base alla norma originaria di cui all’art. 5, L. n. 448/2001, oggetto di numerose proroghe, poiché è rispettato il requisito del possesso della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione in capo al fiduciante.

Ne consegue che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua dichiarazione dei redditi.

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