AIDC. Stabile organizzazione passiva e diritto alla detrazione Iva
Pubblicato il 08 aprile 2022
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La stabile organizzazione di un soggetto non residente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, anche se non effettua operazioni soggette a detta imposta. A tale fine, occorre solo valutare l’inerenza e l’afferenza da ascrivere all’attività svolta dall’impresa non residente.
E’ la massima contenuta nella norma di comportamento n. 217 emessa dall’AIDC.
E’ ammesso che una stabile organizzazione sia appositamente costituita al fine esclusivo di supportare l’attività d’impresa svolta dalla casa madre nel Paese di stabilimento; in questo caso, in capo alla stabile organizzazione, non si generano operazioni attive rilevanti ai fini IVA.
Tuttavia, il fatto che siano assenti operazioni attive in capo alla stabile organizzazione di una società non residente non può essere preso a motivo per non riconoscere il diritto alla detrazione e al conseguente rimborso dell’IVA, facendo ricorso all’insussistenza del requisito dell’afferenza con operazioni imponibili a valle.
Infatti, secondo il diritto dell’Unione (direttiva 2006/112/CE), il diritto della stabile organizzazione al rimborso dell’IVA sorge quando siano rispettati i requisiti di inerenza e afferenza delle operazioni soggette ad Iva.
Inoltre, è disposto che il soggetto passivo d’imposta abbia il diritto di detrarre l'IVA nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati per le operazioni rientranti nell’ambito delle attività economiche svolte al di fuori dello Stato in cui è esercitata la detrazione IVA. In tale ipotesi, i requisiti di inerenza e afferenza vanno valutati con riferimento all'attività svolta dalla casa madre nel proprio Paese di stabilimento e tenendo conto dell'eventuale pro-rata Iva ivi maturato.
Dunque, è ammissibile l'esistenza della stabile organizzazione “passiva” cioè un soggetto che svolge la funzione di mero centro di imputazione di acquisti di beni e servizi. Tale soggetto può chiedere il rimborso dell'IVA anche in assenza di operazioni attive dichiarate nel paese di stabilimento, in quanto gli acquisti di beni e servizi sono riferibili all’attività d’impresa svolta nel paese ove è localizzata la sede principale della casa madre.
Disconoscere la detrazione configurerebbe una lesione al principio di neutralità richiamabile anche per soggetti non stabiliti per l’IVA assolta su beni e servizi inerenti con l’attività svolta nel paese di stabilimento.
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