Aggiudicazione secondo criterio illegittimo. Bando di gara immediatamente impugnabile

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Aggiudicazione secondo criterio illegittimo. Bando di gara immediatamente impugnabile

Il bando di gara ove “illegittimamente” si individua, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso - al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ed in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è immediatamente impugnabile dal soggetto che ha preso parte alla gara, senza che debba attendere l’avvenuta aggiudicazione.

Impugnazione immediata: presupposti

Sussistono difatti tutti i presupposti per l’immediata impugnazione del bando, da parte di chi si dolga di un criterio di aggiudicazione erroneo, dunque illegittimo. In particolare:

  1. la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo;
  2. la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge;
  3. l’interesse a ricorrere in relazione all'utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria, che costringa la stazione appaltante all'adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice appalti quale criterio “ordinario” e generale.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione terza, con sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017, annullando gli atti di gara – su ricorso di una società concorrente - indetta da una ASL per la ricerca di una Agenzia cui affidare la somministrazione di personale.

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