Aggiornati i tassi di interesse per l’omesso versamento dei contributi
Pubblicato il 23 giugno 2023
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L’Inps, con la circolare 22 giugno 2023, n. 56, rende noto che sono stati aggiornati i tassi di interesse di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al 4%.
Pertanto, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per la dilazione e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è così determinato:
- 10%, per le rateazioni dei debiti contributivi;
- 9,50%, per la misura delle sanzioni civili.
La variazione non incide sui piani di ammortamento già emessi e notificati, per i quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse precedentemente in vigore.
Interesse di dilazione e differimento
L’interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è determinato nella misura del 10% annuo.
Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.
Dal 21 giugno 2023 l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10% annuo.
Sanzioni civili
Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non versa i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.
Pertanto, la sanzione civile è pari al 9,50% in ragione d’anno.
In caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non erogati entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Con la delibera 8 gennaio 2022 n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ha previsto per le procedure concorsuali delle sanzioni ridotte calcolate nella misura del TUR.
Considerando che, il tasso d’interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento (ex TUR), è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 rimane invariata:
- la riduzione massima pari al tasso legale (5%);
- la riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di punti (7%).
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