Agevolazioni per ZFU delle regioni dell’Obiettivo Convergenza Apertura ai professionisti

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Agevolazioni per ZFU delle regioni dell’Obiettivo Convergenza Apertura ai professionisti

Con il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al precedente decreto 10 aprile 2013, che ha fissato, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del Dl n. 179/2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”.

Il provvedimento, tra l’altro, ha esteso le agevolazioni  fiscali  e contributive previste dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 ai professionisti, tenuto conto della particolare tipologia e delle finalità delle medesime agevolazioni.

Ammesse alle agevolazioni in parola anche le imprese che adottano il regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Tra le modifiche adottate, si dispone che per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico che determina l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario, in  assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU.

Professionisti

Il nuovo articolo 20 bis aggiunto al decreto del 10 aprile 2013 prevede l’applicabilità delle agevolazioni ad imprese e professionisti che:

  • rispettino i requisiti previsti per le micro e piccole imprese secondo le norme europee;
  • svolgano la propria attività nella ZFU stabilita;
  • alla data di presentazione dell'istanza siano iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o siano aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MiSE e in possesso dell'attestazione;
  • alla data di presentazione dell'istanza abbiano già avviato l'attività, ovvero si impegnino ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Con riferimento ai professionisti, si stabilisce che l’ufficio o il locale destinato all'attività situato nella ZFU è quello comunicato all'Agenzia delle Entrate.

Per le domande è atteso un bando

In base al decreto del 5 giugno 2017 – pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 234 del 6/10/2017 - i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per ottenere i benefici previsti, sono tenuti a presentare un'apposita istanza, secondo le modalità e nei termini che saranno fissati con il bando emanato dal Ministero.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 27 aprile 2017 - Agevolazioni per le Zone Franche. Controlli con accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco – Pichirallo

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