Adozione e affidamento preadottivo per iscritti alla Gestione Separata

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Adozione e affidamento preadottivo per iscritti alla Gestione Separata

Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha previsto novità relative alla maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, con decorrenza dal 20 aprile 2016.

L’INPS, con circolare n. 66 del 20 aprile 2018, ha chiarito che per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016, l’indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età.

Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunge la maggiore età.

In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, a decorrere dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore.

Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore e l’indennità è erogabile dopo l’ingresso in Italia del minore.

Per quanto concerne, invece, i padri iscritti alla Gestione separata, questi hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).

In presenta di tali eventi, il diritto all’indennità è riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

Evidenzia, infine, l’Istituto che la riforma non ha innovato nulla con riferimento agli affidamenti non preadottivi per cui, per tali eventi, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 marzo 2018 – Indennità di maternità e congedo parentale per iscritti alla Gestione Separata, le istruzioni INPS – Schiavone

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