Addizionali regionali e comunali sospese, ricalcolo e versamento tempestivo
Pubblicato il 24 giugno 2021
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La sospensione dei versamenti disposta dall’art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non opera per le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione 1° giugno 2021, n. 40, comparando il tenore letterale delle disposizioni normative concernenti la sospensione dei versamenti previste dal Decreto Cura Italia per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, esclude, a differenza delle imprese che rientravano nelle disposizioni di cui al successivo art. 62, dall’ambito di applicazione le addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
I sostituti d’imposta interessati, che abbiano optato per un piano rateale con scadenze successive al 1° giugno 2021, dovranno procedere tempestivamente al ricalcolo dei saldi ed al versamento di quanto dovuto senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Le imprese interessate
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. Decreto Cura Italia, ha disposto, tra le misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
In particolare, l’art. 61, comma 1, ha sospeso i termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate in qualità di sostituti d’imposta, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, entrambi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché i termini dei versamenti relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Interessati alla predetta misura sono i soggetti esercenti le seguenti attività, contemplate dal successivo comma 2, ed aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Diversamente, il successivo art. 62, comma 2, ha sospeso, invece, anche il versamento delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019).
La risoluzione dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione n. 40, dell’Agenzia delle Entrate, in riscontro a diverse richieste di chiarimento, opera un raffronto tra il tenore letterale tra le due disposizioni evidenziando la non casuale scelta del legislatore nel richiamare espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” non citate nell’art. 61 del Decreto Cura Italia.
Art. 61, comma 1 |
Art. 62, comma 2 |
Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. |
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. |
Ciò assunto, la norma non consente di ricomprendere, per le citate imprese contemplate dall’art. 61, le addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi, sicché, anche in ragione del rappresentato disallineamento tra le due disposizioni, del susseguirsi di provvedimenti normativi e della risonanza mediatica concernente la sospensione dei versamenti, ancorché in senso atecnico e generico, l’Agenzia delle Entrate – atteso il legittimo fraintendimento generatosi – ha concesso la possibilità di provvedere tempestivamente al versamento degli eventuali importi sospesi a titolo di trattenute sulle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, senza l’aggravio di sanzioni ed interessi, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il differimento del Decreto Agosto
A maggior chiarezza della ricostruzione operata, i soggetti che dovranno procedere al tempestivo versamento delle ritenute operate a titolo di addizionali regionali e comunali ed erroneamente sospese ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono da circoscrivere tra coloro che si sono avvalsi dell’ulteriore rateizzazione concessa dall’art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha ammesso la possibilità di dilazionare il 50% degli importi oggetto di sospensione sino a ventiquattro rate negli anni successivi al 2020, e, in particolare, per coloro i cui piani prevedevano versamenti rateali successivi all’emanazione della citata Risoluzione 1 giugno 2021, n. 40.
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 |
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