Addizionale del 10% sui superbonus senza sanzioni

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E/2011, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al pagamento dell’aliquota aggiuntiva del 10% sui compensi erogati a dirigenti, manager e collaboratori di società finanziarie sotto forma di bonus e stock option, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto legge n. 78/2010. Si specifica, che in virtù delle condizioni di incertezza sulla portata e sulle modalità applicative della tassazione sugli emolumenti erogati sotto forma di stock option e bonus, i sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute a titolo di addizionale nel momento di erogazione dei compensi stessi potranno farlo, senza l’aggravio di sanzioni, durante le operazioni di conguaglio.

Si ricorda a tal proposito che con la risoluzione n. 1/E/2011, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento dell’aliquota addizionale e, con la circolare n. 4/E/2011, ha fornito chiarimenti in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, specificando che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non sia in grado di conoscere, al momento della corresponsione della retribuzione, se sia stato superato il limite previsto per l’applicazione del prelievo, verificherà tale condizione al momento del conguaglio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Addizionali Conguaglio leggero - Bongi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - Conguagli sui bouns senza sanzioni - Antonelli, Mengozzi

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