Acquisti “prima casa” under 36, esenzione imposte e credito d’imposta

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Acquisti “prima casa” under 36, esenzione imposte e credito d’imposta

Con il decreto cd. “Sostegni-bis” novità anche per l’agevolazione “prima casa”. Con l’articolo 64 del D.L. n.73/2021, infatti, è stato previsto – per gli acquirenti di età inferiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui – l’esonero dal pagamento dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alle abitazioni "prima casa”.

Nel caso in cui la compravendita è assoggettata ad Iva, l’acquirente under 36 beneficia di un credito d'imposta di importo pari all'Iva versata in relazione all'acquisto, oltre alla esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastali. Il credito d’imposta può essere utilizzato: in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’ acquisto; in compensazione ai sensi del DLgs.241/1997. La novità riguarda, tuttavia, gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2022.

Al ricorrere delle suddette condizioni e requisiti, la norma ha previsto anche l’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. Si tratta dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento - è fissata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Da ultimo viene previsto che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame o di decadenza da dette agevolazioni:

  • le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura ordinaria cui si aggiunge una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché il pagamento degli interessi di mora;
  • in caso di cessione soggetta ad Iva, è dovuta la differenza tra la somma dovuta e l'agevolazione indebitamente fruita nonché uan sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima e gli eventuali interessi di mora.
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