Acquisti deducibili solo se connessi alle finalità dell'impresa

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3706 del 17 febbraio 2010, è intervenuta in una vicenda in cui una società commerciale aveva acquistato un supermercato in leasing per poi affittarlo ed, infine, rivenderlo. Dopo che la contribuente aveva dedotto detti canoni di leasing, alla stessa erano stati notificati degli avvisi Irpeg e Iva. La società aveva così instaurato due diverse cause, una sulle imposte dirette, l'altra sull'Iva; la prima causa si era conclusa favorevolmente. Tuttavia, secondo la Corte di legittimità la decisione su questa causa non poteva avere effetti positivi anche nel giudizio sull'Iva, anche se scaturito dalla stessa indagine. “Il giudicato formatosi in materia di tributi diretti” – spiega la Suprema corte - “non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d'imposta in tema di Iva, anche se relativo alle stesse annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto”.

Nel testo della sentenza viene infatti precisato come, nel caso in esame, i canoni di leasing non erano deducibili in quanto il bene acquistato, prima concesso in locazione e poi venduto, non era effettivamente inerente all'esercizio dell'impresa. Ai fini della detraibilità dell'imposta, - concludono i giudici - occorre che le operazioni di acquisto “siano effettivamente compiute nell'esercizio d'impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Il giudicato sulle dirette non ha effetto sull'Iva - Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Cassazione: deduzione solo se c'è inerenza – Piagnerelli

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