Acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva. Sanzione autonoma
Pubblicato il 18 ottobre 2017
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L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una sopraelevazione abusiva, non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta cioè a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza, difatti, integra un illecito diverso ed autonomo rispetto alla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto.
Sanzione impropria a carattere reale
L’acquisizione al patrimonio comunale è dunque una sanzione in senso improprio, non avente carattere personale ma reale, essendo adottata al fine di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine demolitorio, nonché di assicurare, allo stesso tempo, la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.
E’ tutto quanto chiarito dal Tar per la Campania, Sezione quarta, accogliendo solo in parte il ricorso di due proprietarie di una porzione immobiliare – pervenuta loro con atto di compravendita – che insorgevano avverso l’ordine di acquisizione e preordinata demolizione, da parte del Comune, di una sopraelevazione eseguita sul lastrico solare del garage, della cui natura abusiva dichiaravano di essere venute a conoscenza solo dopo la notifica del provvedimento di acquisizione.
Di contro – hanno invece dichiarato i Giudici amministrativi – le attuali ricorrenti hanno acquistato il lastrico con evidenza della abusiva sopraelevazione, ed a prescindere da chi abbia di fatto posseduto l’immobile in sopraelevazione, le stesse non hanno mai denunciato nel corso degli anni la costruzione abusiva, essendosi a ciò attivate solo a seguito di notifica dell’ordine di acquisizione al patrimonio del Comune. Va pertanto affermato, anche relativamente al lastrico solare, che il proprietario di un immobile abusivo subentra nella stessa posizione del dante causa e subisce l’acquisizione alle medesime condizioni.
Acquisizione, non oltre il limite dell’area abusiva
Tuttavia – si legge ancora nella sentenza n. 4346 dell’11 settembre 2017 – le ricorrenti non sono tenute a subire l’acquisizione oltre il limite del perimetro dell’area abusiva; sicché nella specie, essendo il lastrico più ampio di tale area, l’Amministrazione dovrà procedere al frazionamento dello stesso, con acquisizione della sola parte interessata dall’abuso.
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