Acquiescenza e notifica tempestiva della cartella di pagamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 settembre 2011
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Con sentenza n. 70/10/11 del 2011, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto l'appello presentato dall'Autorità portuale di Trieste la quale, dopo essersi opposta dinanzi alla Ctp a due avvisi tributari di accertamento e solamente con riferimento ad alcune poste degli atti impositivi, era stata poi raggiunta, a due anni di distanza, dalla notifica di una cartella di pagamento a ruolo dell'Agenzia delle entrate per le poste per cui c'era stata acquiescenza.
Secondo l'Autorità portuale detto ruolo era da considerare fuori termine perché notificato oltre il 31 dicembre del secondo anno da quando c'era stata acquiescenza sui rilievi non contestati. Per contro, l'Amministrazione sosteneva che i termini iniziali per l'iscrizione del ruolo decorressero da quando l'intero accertamento si era reso definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza.
I giudici regionali, aderendo alle argomentazioni della contribuente, hanno sottolineato come, nella specie, la parziale acquiescenza all'accertamento aveva reso immediatamente definitivi i recuperi tributari non contestati dal ricorrente. Da detta condotta del contribuente occorreva, quindi, dedurre la volontà di non avvalersi delle impugnazioni tributarie previste nei tre gradi di giudizio. Ne discende che l'Amministrazione avrebbe dovuto notificare l'iscrizione a ruolo dei tributi non impugnati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo dalla data in cui c'era stata acquiescenza.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - L'acquiescenza taglia i tempi – Bogetti
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