Accordo Prevedi del 4 luglio: come si calcola e si tassa l’importo sostitutivo
Pubblicato il 11 dicembre 2025
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La Comunicazione CNCE n. 896 del 22 ottobre 2025 rappresenta un intervento di rilievo per tutto il sistema bilaterale dell’edilizia, poiché fornisce chiarimenti ufficiali sul corretto trattamento fiscale e contributivo delle somme previste dal punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025, noto come Accordo Prevedi.
La Commissione, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Casse Edili territoriali e dagli operatori del settore, ha ritenuto infatti necessario elaborare una nota interpretativa per uniformare l’applicazione delle regole su tutto il territorio nazionale.
L’esigenza di questo documento deriva dall’introduzione, da parte dell’Accordo del 4 luglio 2025, di un importo sostitutivo destinato agli operai con rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi.
Tale importo, descritto nel punto 3 dell’Accordo e determinato secondo la Tabella B allegata, deve essere versato dalle imprese alla competente Cassa Edile al momento della cessazione del rapporto, per poi essere erogato al lavoratore insieme alla Gratifica Natalizia Ferie (GNF).
Il meccanismo delineato dall’Accordo ha però sollevato, sin dalla sua entrata in vigore, numerosi dubbi legati alla corretta qualificazione dell’importo ai fini fiscali e previdenziali, alla determinazione delle ritenute e alla corretta imputazione delle contribuzioni.
Le diverse interpretazioni emerse a livello territoriale hanno quindi reso necessario un intervento chiarificatore centralizzato.
La CNCE, dopo avere raccolto quesiti, pareri tecnici e contributi interpretativi, ha predisposto quindi una nota riepilogativa che costituisce il cuore della comunicazione per garantire certezza applicativa e coerenza procedurale affinché tutte le Casse Edili possano adottare un comportamento uniforme nel trattamento di queste somme, riducendo il rischio di applicazioni difformi e di conseguenti contestazioni da parte degli organi di vigilanza o dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione, quindi, non si limita a un riepilogo descrittivo delle disposizioni normative, ma fornisce un’interpretazione sistematica che aiuta gli operatori a collocare correttamente l’importo sostitutivo sia nel sistema fiscale previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sia nel regime contributivo delle prestazioni accessorie di settore.
Il contesto nel quale nasce la comunicazione è caratterizzato dalla necessità di adattare le procedure amministrative delle imprese e delle Casse Edili a una nuova tipologia di emolumento, non assimilabile ai trattamenti ordinari, ma strettamente collegato alla cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori edili impiegati per periodi brevi.
L’introduzione di un importo specifico per tali rapporti brevi impone una corretta classificazione dell’emolumento come reddito di lavoro dipendente, con particolare attenzione alla natura una tantum e alla correlazione diretta con la cessazione del rapporto.
La CNCE chiarisce sin dalle prime righe che l’importo sostitutivo rientra nella disciplina della tassazione separata e che deve essere trattato secondo i criteri previsti dagli articoli 17 e 19 del TUIR, fornendo così un indirizzo uniforme e basato su riferimenti normativi precisi.
La comunicazione assume quindi una funzione di coordinamento interpretativo, indispensabile in un settore nel quale la corretta gestione degli adempimenti fiscali e contributivi è essenziale per la tutela dei lavoratori e per la regolarità degli obblighi delle imprese.
Cosa prevede il punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025
Il punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025 introduce una disciplina specifica riguardante gli operai nel settore edile con rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi.
Questa disposizione nasce con l’obiettivo di garantire un trattamento economico coerente anche ai lavoratori caratterizzati da una forte discontinuità occupazionale, tipica di molte attività del comparto edile, intervendndo in un’area in cui, storicamente, i lavoratori brevi avevano un accesso limitato ad alcuni istituti retributivi e di accantonamento.
Per questo motivo, le Parti sociali hanno ritenuto necessario definire un meccanismo uniforme che permettesse di riconoscere, al momento della cessazione del rapporto, un importo sostitutivo direttamente collegato alle ore effettivamente prestate nel periodo di lavoro.
L’ambito soggettivo della disposizione è quindi chiaro e circoscritto: la misura interessa esclusivamente gli operai che concludono un rapporto di lavoro con durata inferiore a tre mesi, non rilevando né la tipologia contrattuale né il numero dei rapporti instaurati nell’anno, ma esclusivamente la durata del singolo rapporto cessato.
La previsione si applica, inoltre, indistintamente a tutte le imprese edili tenute all’iscrizione presso una Cassa Edile o Edilcassa e garantisce una tutela economica uniforme su scala nazionale.
Calcolo dell’importo sostitutivo
L’importo sostitutivo che deve essere riconosciuto dall’impresa al momento della cessazione del rapporto è calcolato sulla base dei coefficienti indicati nella Tabella B allegata all’accordo stesso da applicare esclusivamente alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate dal lavoratore durante l’intera durata del rapporto.
Il calcolo avviene secondo due passaggi fondamentali.
- Individuazione delle ore ordinarie effettivamente lavorate, escludendo qualsiasi ora non riconducibile a prestazione lavorativa reale, come ferie, malattie, permessi e assenze varie.
- Moltiplicazione delle ore lavorate per il coefficiente orario previsto dalla Tabella B. Il risultato costituisce l’importo lordo spettante al lavoratore.
Una volta determinato l’importo, l’impresa è tenuta ad applicare le ritenute previste dalla normativa fiscale.
La Comunicazione CNCE n. 896 conferma infatti che il versamento deve essere effettuato al netto delle ritenute di legge, vale a dire che l’azienda deve calcolare e trattenere la ritenuta IRPEF applicabile secondo il regime della tassazione separata, in quanto l’importo è qualificato come “altra indennità percepita una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 17 del TUIR. T
ale qualificazione comporta dunque un trattamento fiscale distinto rispetto alla retribuzione ordinaria e richiede l’applicazione delle modalità descritte dalla normativa vigente e ribadite dalla nota della CNCE.
Erogazione dell'importo
Dopo avere effettuato le ritenute, l’impresa non versa l’importo direttamente al lavoratore ma deve trasferirlo alla Cassa Edile competente, che ha il compito di accantonare la somma in un fondo specifico dedicato agli importi sostitutivi previsti dal punto 3 dell’Accordo. Questa scelta organizzativa risponde alla logica funzionale della bilateralità edile, che centralizza la gestione di istituti economici e di welfare per garantire trasparenza, verificabilità e corretta erogazione delle prestazioni.
L’erogazione dell’importo avviene soltanto in una fase successiva e coincide con il pagamento della Gratifica Natalizia Ferie (GNF), prestazione gestita tradizionalmente dalle Casse Edili.
La scelta di un’erogazione congiunta consente di semplificare i flussi amministrativi e ridurre gli adempimenti per le Casse Edili, accorpando due prestazioni di natura simile all’interno di un’unica procedura operativa. Inoltre, tale modalità permette al lavoratore di ricevere un’unica erogazione che riepiloga i principali istituti maturati nel periodo di riferimento, migliorando la comprensibilità e la trasparenza del trattamento economico complessivo.
La Comunicazione CNCE chiarisce che questo meccanismo costituisce un sistema coordinato tra imprese e Casse Edili, il cui corretto funzionamento richiede una rigorosa applicazione delle regole di calcolo, delle ritenute e dei versamenti.
L’importo sostitutivo rappresenta quindi un elemento strutturale del nuovo quadro retributivo previsto dall’Accordo del 4 luglio 2025 e risponde all’esigenza di garantire ai lavoratori con rapporti brevi una tutela economica aggiuntiva e proporzionata alla prestazione effettivamente resa.
Regime fiscale
Il regime fiscale dell’importo sostitutivo previsto dal punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025 trova fondamento diretto nell’interpretazione offerta dall’articolo 51 del TUIR, norma che stabilisce che il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dal titolo con cui tali somme vengono riconosciute.
Ciò significa che qualsiasi emolumento connesso al rapporto di lavoro deve essere ricondotto alla categoria del reddito di lavoro dipendente, anche quando assume una forma accessoria o non rientra negli istituti retributivi tradizionali.
La Comunicazione CNCE conferma con chiarezza che l’importo sostitutivo rientra pienamente in questa definizione, poiché rappresenta una somma riconosciuta al lavoratore a causa della cessazione del rapporto di lavoro, calcolata in funzione dell’attività lavorativa svolta e delle ore effettivamente prestate. L’erogazione deriva quindi da un nesso giuridico e funzionale con il rapporto di lavoro, e non da circostanze occasionali o da liberalità. La natura dell’emolumento come quota aggiuntiva correlata alla prestazione lavorativa ne impone la qualificazione come reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.
Applicazione della tassazione separata
Una volta qualificato come reddito di lavoro dipendente, l’importo sostitutivo rientra tra le somme soggette al regime della tassazione separata, previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR. Tale regime si applica alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla denominazione dell’emolumento o dalla sua struttura economica.
Nel caso dell’importo sostitutivo, entrambe le condizioni richieste dalla norma risultano soddisfatte.
- Erogazione una tantum: L’importo viene corrisposto una sola volta, al termine del rapporto, e non rappresenta una prestazione continuativa.
- Dipendenza dalla cessazione del rapporto: L’erogazione avviene esclusivamente in conseguenza della chiusura del rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ed è quindi intrinsecamente legata alla cessazione.
Tali presupposti sono stati confermati anche da precedenti orientamenti ministeriali citati nella comunicazione CNCE, documenti che hanno chiarito che devono essere assoggettate a tassazione separata tutte le somme corrisposte una tantum al momento della cessazione, indipendentemente dalla loro denominazione, purché collegate al rapporto di lavoro.
La CNCE applica quindi un principio consolidato: ogni somma che trae origine dalla cessazione del rapporto deve essere trattata come indennità assimilabile al trattamento di fine rapporto, anche quando non costituisce TFR in senso stretto.
Determinazione dell’imponibile e dell’aliquota
Una volta stabilito che l’importo sostitutivo è soggetto a tassazione separata, occorre determinarne l’imponibile e l’aliquota fiscale applicabile.
A tale scopo trova applicazione l’articolo 19, comma 2 del TUIR, richiamato esplicitamente nella comunicazione CNCE, che stabilisce che le somme soggette a tassazione separata sono imponibili al netto dei soli contributi obbligatori dovuti per legge, ossia esclusivamente dei contributi direttamente collegati alla determinazione del trattamento economico.
Non sono quindi deducibili altri oneri o ritenute, né è possibile applicare detrazioni o riduzioni ulteriori. La base imponibile è rappresentata dall’importo lordo dell’emolumento sostitutivo, decurtato unicamente dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.
L’aliquota da applicare non è quella ordinaria del lavoratore nel periodo di imposta, ma quella specifica calcolata secondo il metodo della tassazione separata, metodo che prevede la determinazione di un’aliquota media basata sui redditi dei cinque anni precedenti, al fine di sterilizzare gli effetti distorsivi derivanti dalla percezione concentrata di somme maturate nel tempo o legate a eventi specifici come la cessazione del rapporto.
La CNCE ribadisce che tale impostazione garantisce un trattamento fiscale coerente e conforme ai principi di equità sanciti dalla normativa fiscale.
Ritenuta IRPEF a titolo di acconto
In applicazione dell’articolo 23 del DPR 600/1973, il datore di lavoro è tenuto ad applicare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto sull’importo sostitutivo al momento del versamento alla Cassa Edile. Il presupposto impositivo si verifica infatti nel momento stesso in cui l’azienda effettua il pagamento alla Cassa Edile, poiché la normativa considera questo evento equivalente alla percezione del reddito da parte del lavoratore ai fini della ritenuta.
La ritenuta deve essere calcolata esclusivamente sulla parte imponibile dell’importo, come previsto dall’articolo 23, lettera d), del DPR 600/1973. Non deve quindi essere cumulata con la retribuzione ordinaria, né deve tener conto dei redditi complessivi del lavoratore nel periodo d’imposta. La ritenuta è determinata applicando l’aliquota definita secondo le regole della tassazione separata, in coerenza con l’articolo 19 del TUIR.
Caratteristiche del prelievo
Il prelievo IRPEF operato dal datore di lavoro ha carattere provvisorio: non rappresenta infatti l’imposta definitiva dovuta dal lavoratore, poiché la tassazione separata prevede una successiva riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come stabilito dall’articolo 19 del TUIR, l’Amministrazione finanziaria deve infatti ricalcolare l’imposta effettivamente dovuta in base all’aliquota media riferita ai cinque anni precedenti.
A seguito della riliquidazione, l’Agenzia potrà:
- iscrivere a ruolo eventuali differenze a debito;
- rimborsare al contribuente eventuali eccedenze versate.
La comunicazione CNCE sottolinea che la ritenuta non incide sulla retribuzione ordinaria del lavoratore edile, poiché l’importo sostitutivo è soggetto a tassazione autonoma e non viene sommato agli altri redditi di lavoro dipendente percepiti nello stesso anno. Ciò evita un aggravio fiscale non giustificato e garantisce una gestione trasparente e coerente del trattamento economico legato alla cessazione del rapporto breve.
Regime contributivo
La Comunicazione CNCE n. 896 chiarisce che l’importo sostitutivo previsto dal punto 3 dell’Accordo del 4 luglio 2025 deve essere considerato, ai fini previdenziali, come un accantonamento e non come una contribuzione aggiuntiva.
Tale qualificazione avvicina l’importo alla logica delle somme maturate per istituti tradizionalmente gestiti dalle Casse Edili, come la Gratifica Natalizia Ferie e le ferie.
La natura di accantonamento deriva da due elementi fondamentali:
- il diritto del lavoratore matura esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, analogamente a quanto accade per alcuni istituti differiti. La somma non è dovuta durante il rapporto, ma solo nel momento in cui questo si conclude e solo per i rapporti di durata inferiore a tre mesi.
- il versamento dell’importo è delegato alla Cassa Edile, che effettua la gestione e l’erogazione finale al lavoratore. Tale dinamica conferma che l’importo non rappresenta una contribuzione autonoma, bensì una quota maturata dal lavoratore, accantonata dall’impresa e poi trasferita al sistema bilaterale per essere liquidata.
La qualificazione come accantonamento è coerente con la funzione economica dell’importo: compensare i lavoratori con elevata discontinuità occupazionale e garantire loro un trattamento retributivo che tenga conto delle ore effettivamente svolte nel periodo di impiego. Il fatto che l'importo sia erogato insieme alla GNF rafforza ulteriormente la natura differita della prestazione.
Sulla base degli approfondimenti tecnici richiamati nella comunicazione, l’importo sostitutivo risulta assoggettato alle contribuzioni previdenziali e assistenziali ordinarie.
La CNCE motiva tale conclusione evidenziando che:
- l’importo non rappresenta una contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro,
- non costituisce un onere autonomo assimilabile a un contributo di natura mutualistica,
- non integra un elemento di retribuzione periodica, ma una somma maturata dal lavoratore e accantonata per essere erogata in un momento successivo.
Tali caratteristiche lo rendono assimilabile agli istituti retributivi differiti che, pur non costituendo retribuzione immediata, generano comunque imponibile previdenziale.
In questo senso, l’importo sostitutivo è trattato alla stregua delle somme accantonate per la GNF o per le ferie, che rientrano nell’ordinario obbligo contributivo.
L’imponibilità previdenziale garantisce infatti:
- la coerenza con gli orientamenti già consolidati nel settore edile,
- la corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore,
- l’uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.
In breve
| Ambito di applicazione | Operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi. |
| Criterio di calcolo | Coefficienti della Tabella B × ore ordinarie effettivamente lavorate. |
| Natura fiscale | Reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR). |
| Regime fiscale applicato | Tassazione separata per somme una tantum percepite alla cessazione (art. 17, c. 1, lett. a) TUIR). |
| Determinazione imponibile | Importo lordo al netto dei soli contributi obbligatori (art. 19, c. 2 TUIR). |
| Ritenuta IRPEF | Applicata dal datore di lavoro a titolo di acconto (art. 23 DPR 600/1973). |
| Caratteristiche della ritenuta | Non si cumula con la retribuzione ordinaria; soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
| Natura previdenziale | Accantonamento analogo a GNF e ferie. |
| Contribuzione | Assoggettato alle contribuzioni ordinarie previdenziali e assistenziali. |
| Versamento dell’impresa | Importo versato alla Cassa Edile al netto delle ritenute. |
| Ruolo della Cassa Edile | Gestione dell’accantonamento ed erogazione contestuale con la GNF. |
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