Acconti guidati dalla manovra
Pubblicato il 29 novembre 2006
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Scade domani, 30 novembre, il termine per il pagamento del secondo o unico acconto di imposte e contributi per il 2006. Con complicazioni per gli esercenti imprese, arti o professioni, tenuti a rispettare le novità introdotte dal Dl 223/06. Restano esonerati dall’acconto di novembre i soggetti che hanno intrapreso l’attività nel 2006 e non possedevano alcun reddito da dichiarare per il 2005. Beneficiano, inoltre, dell’esonero gli eredi, in relazione ai redditi posseduti dal contribuente deceduto, in caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto. Alcune avvertenze = i codici tributo più frequenti da indicare in F24 sono: 2002 Ires; 4034 Irpef; 3813 Irap; 3800 Irap; i contribuenti che vantano crediti per tributi, contributi o premi, possono utilizzare i detti importi per ridurre o azzerare l’acconto di novembre; in ipotesi di crediti superiori ai debiti da versare entro domani, il modello F24 si presenta a saldo zero; lo scambio tra dare e avere di tributi, contributi e premi può essere effettuato da ogni contribuente e i crediti spettanti possono essere impiegati senza vincolo di priorità per compensare gli importi da corrispondere. I codici sono: 4001 Irpef (saldo annuale); 2003 Ires (saldo annuale); 6099 Iva (saldo annuale).
Variano, a seconda della tipologia di contribuente, le percentuali da applicare sul debito storico di riferimento per l’acconto: ad esempio, le persone fisiche devono l’acconto per il 2006 nella misura del 99% per Irpef ed Irap. Diversamente, le società di persone e gli studi associati devono l’acconto nella misura del 99% per l’Irap. I contribuenti Ires devono, infine, versare l’acconto per il 2006 nella misura del 100% per Irap ed Ires. Saltata la scadenza del 30 novembre, operano il ravvedimento “breve” o quello “lungo”.
Per effetto dell’entrata in vigore della Legge di conversione del Dl 262 – numero 286/2006 – potrebbe mutare il ricalcolo dell’acconto alla vigilia della scadenza del termine di versamento. Infatti, per l’indeducibilità degli ammortamenti delle aree, nella circolare 34 (già sintetizzata in Edicola) è stato precisato che: il valore da attribuire all’area va assunto in misura pari al 20 o 30 per cento del costo complessivo dell’immobile risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta preso a base per la determinazione dell’acconto col metodo storico; il costo complessivo sopra cui applicare le percentuali va assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni; gli ammortamenti dedotti in precedenti periodi d’imposta si imputano prioritariamente al valore del fabbricato; infine, per fabbricati industriali vanno intesi quelli “destinati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro effettiva destinazione, prescindendo dalla classificazione catastale o contabile attribuita”. Ma il documento – che ha tenuto conto delle sole novità di legge introdotte in sede di conversione del decreto 262 - non ha richiamato molti chiarimenti normativi, come la necessità del confronto del valore risultante dall’applicazione della percentuale forfettaria con il costo esposto nel bilancio dell’anno considerato per l’acconto o l’esclusione dell’obbligo di rispetto del valore minimo determinato applicando tale percentuale in presenza di aree autonomamente acquistate in precedenza.
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