Accertamento per Iva indeducibile. Prova della conoscenza della frode

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Accertamento per Iva indeducibile.  Prova della conoscenza della frode

In tema di accertamento per illegittimità di Iva dedotta, in quanto da ricondurre ad operazioni inesistenti dato che il cliente operava come cartiera, la Corte di cassazione afferma che va data prova che il contribuente sapesse della frode.

Iva dedotta in contestazione. Prova certa della frode

Con sentenza n. 11685 del 5 maggio 2021, pertanto, viene accolto il ricorso inoltrato da una società che si era vista notificare l’accertamento per aver dedotto l’Iva di fatture relative ad operazioni inesistenti in quanto provenienti da una cartiera.

Infatti, il principio da seguire è quello per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione che contesti il diritto alla deduzione dell’Iva pagata su fatture deve provare che il contribuente, al momento di acquisto del bene o del servizio, potesse sapere o sapesse che si trattava di un’operazione in frode alla legge, usando la diligenza media.

E’ ammessa, prosegue la Corte, la prova per presunzioni semplici: ossia che in sede di stipula del contratto, il contribuente disponesse di elementi sufficienti, per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a capire che il fornitore stava operando, con l’emissione della fattura, una frode Iva.

Tuttavia, il fatto che l’operazione si concreti in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’Iva non è sufficiente a determinare la perdita del diritto a detrazione, dovendo tenere conto della tutela della buona fede del soggetto. Costui non può subire l’accertamento per maggiore Iva dedotta se non era a conoscenza che era in atto un’operazione di frode Iva.

In conclusione, l’indetraibilità deve essere sostenuta da prove che il contribuente, nell’operazione di acquisto, sapesse che il cedente stava mettendo in atto un’evasione d’imposta.

Ispezione: inosservanza del termine di 60 giorni

Inoltre, sulla mancata osservanza del termine di 60 giorni dalla data di ispezione in azienda, prima di emettere l’atto accertativo, si ricorda che le ragioni di urgenza non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento.

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