Accertamenti bancari, al contribuente l'onere della prova dei costi

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Con sentenza n. 767 del 14 gennaio 2011, la Cassazione ha ribadito che, in presenza di accertamenti bancari relativi all'Iva e/o all'imposta sul reddito “è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Amicizie pericolose – Aberici
  • Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Costi ammessi solo se sostenuti - Iorio

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